Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine921-928

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 18 ottobre 2000, n. 427 (c.c. 10 maggio 2000). Pres. Mirabelli - Est. Zagrebelsky - Cassani c. Prefettura di Roma

Patente - Revoca e sospensione - Soggetti che siano sotto posti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio - Revoca automatica - Illegittimità costituzionale. Patente - Revoca e sospensione - Soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - Revoca della patente di guida - Mancata previsione di un esame circa la possibile agevolazione nella commissione di reati a causa del possesso della patente - Questione infondata di legittimità costituzionale. Patente - Revoca e sospensione - Soggetti che siano o siano stati sottoposti a misura di prevenzione - Revoca della patente di guida - Questioni inammissibili di legittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. (Nuovo c.s., art. 120; Nuovo c.s., art. 130) (1).

È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede una valutazione relazionale tra la misura di sicurezza o di prevenzione applicata e l'uso anomalo della patente di guida. (Nuovo c.s., art. 120; nuovo c.s., art. 130) (2).

Sono inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 285 del 1992, così come sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti ad una misura di prevenzione. (Nuovo c.s., art. 120; nuovo c.s., art. 130) (3).

    (1-3) Cfr. Le rispettive ordinanze di rinvio: Tar Puglia, sez. dist. Lecce, 9 giugno 1999, in questa Rivista 2000, 562 e in Gazzetta Ufficiale n. 2, prima serie spec. 2000, 25; Tar Puglia, 13 maggio 1999, ibidem, 26 e Tar Lazio, 4 giugno 1998, in Gazzetta Ufficiale n. 24, prima serie spec. 1999, 101.

1.1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 4 giugno 1998 (r.o. 340/1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

1.2. - Il giudizio concerne un ricorso per l'annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in data 24 gennaio 1995 in quanto il relativo titolare era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni.

La rilevanza della questione, osserva il giudice rimettente, sta nel fatto che, in mancanza di una pronuncia di incostituzionalità delle norme impugnate, il ricorso contro il provvedimento amministrativo di revoca della patente - atto dovuto, sulla base delle stesse norme (sub b) non potrebbe che essere respinto.

Il Tribunale amministrativo assume che il combinato disposto delle norme indicate, «nella parte in cui non prevede una valutazione relazionale tra la misura di sicurezza o di prevenzione applicata e l'uso anomalo della patente di guida», contrasti con gli artt. 3 e 35 della Costituzione.

L'art. 120 del nuovo codice della strada prevede due differenti categorie di elementi ostativi al rilascio della patente di guida, qualificati come «requisiti morali»: a) la prima categoria comprende la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, ovvero l'essere o essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, salvi gli effetti della riabilitazione; b) la seconda riguarda l'aver riportato una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. L'art. 130, comma 1, lettera b), poi, considera le medesime ipotesi come cause che legittimano un provvedimento di revoca della patente già conseguita.

Secondo il remittente, mentre la seconda delle ipotesi anzidette (sub b) è ragionevole, in quanto assegna, nella comparazione, la prevalenza all'interesse pubblico allorché risulti chiaro o probabile che il possesso della patente possa facilitare la commissione di reati, ciò non può dirsi per quella prima parte della prima ipotesi (sub a) che concerne le misure di sicurezza o di prevenzione, la quale prescinde del tutto da una valutazione probabilistica in termini di agevolazione o facilitazione della realizzazione di fatti di allarme sociale. Se infatti nei casi della dichiarazione di pericolosità qualificata (abitualità, professionalità, tendenza) - prosegue il giudice a quo - appare ragionevole presumere che i soggetti possano utilizzare la patente di guida per ulteriori attività illegali, una simile presunzione appare più difficilmente sostenibile nei confronti dei destinatari di misure di sicurezza personali o di misure di prevenzione, trattandosi di misure non punitive ma, appunto, preventive che, «come tali, non possono dare luogo a effetti diversi da quelli propri, salvo che non si dimostri la possibilità di ulteriori facilitazioni delinquenziali a cagione del possesso» della patente di guida.

Da questo nesso relazionale tra titolo di abilitazione alla guida e condotte future, che deve essere accertato in concreto per chi abbia riportato condanna ad almeno tre anni di pena detentiva, avendo commesso un reato, si prescinde in-Page 922vece per chi si trovi in una fase anteriore alla commissione di un reato, e ciò contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra soggetti condannati, che ricevono un trattamento migliore, e soggetti «non ancora condannati», che subiscono un trattamento deteriore; b) con l'art. 35 della Costituzione, in quanto, senza obiettive ragioni derivanti da un accertamento e da una effettiva istruttoria sul punto, ne verrebbe reso difficoltoso lo svolgimento di una attività lavorativa.

1.3. - Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello stato.

In via preliminare, l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 11721 del 19 novembre 1998) che ha affermato che le controversie relative alle sanzioni amministrative sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, anche per quanto concerne la sola sanzione accessoria.

Nel merito l'Avvocatura osserva in primo luogo che il caso di specie riguarda le sole misure di prevenzione e non le misure di sicurezza, che hanno differente natura, essendo le seconde sempre connesse a un fatto costituente reato ed essendo state ritenute sanzioni criminali, come risulta anche dal fatto che la riabilitazione ha per oggetto il reato e non queste misure; che, inoltre, relativamente alle misure di prevenzione, la nuova formulazione della normativa, che concerne coloro che «sono o sono stati sottoposti» a una di esse, rispetto al precedente testo dell'art. 82 del codice della strada del 1959 (che considerava soltanto «coloro che sono sottoposti»), si giustifica con il fatto che l'istituto della riabilitazione è stato esteso alle misure di prevenzione solo con la legge 3 agosto 1988, n. 327; che, infine, poiché le misure di prevenzione prescindono dalla commissione di un reato, costituendo misure sine delicto o ante delictum, è connaturale a tale loro configurazione che la riabilitazione intervenga quando la misura di prevenzione ha avuto esecuzione e il ravvedimento si sia manifestato in un tempo successivo all'esecuzione medesima. Da ciò la conclusione della ragionevolezza, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, della disciplina che collega il rilascio o il mantenimento della patente alla intervenuta riabilitazione per la misura preventiva.

Quanto al parametro dell'art. 35 della Costituzione, l'Avvocatura osserva che le disposizioni concernenti la sospensione e la revoca della patente non interferiscono direttamente con lo svolgimento di una attività lavorativa, ma solo con il diritto di condurre autoveicoli, un diritto che non può dirsi assistito da una generalizzata copertura costituzionale: la patente di guida, come è rilasciata secondo determinati presupposti stabiliti dalla legge, così può essere revocata in presenza di certe condizioni anch'esse stabilite per legge, senza che ne risulti violata la garanzia costituzionale del lavoro.

L'Avvocatura conclude pertanto per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

2.1 - Con ordinanza del 9 giugno 1999 (r.o. 715/1999) il Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del D.L.vo n. 285 del 1992, in riferimento agli artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione.

2.2 - Il giudizio principale concerne l'impugnazione, tra l'altro, di un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, adottato il 21 ottobre 1998 nei confronti dell'interessato a seguito dell'emanazione, nei confronti dello stesso, in data 25 settembre 1998, di foglio di via obbligatorio a norma dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 (foglio di via...

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