LEGGE 3 agosto 1988, n. 327 - Norme in materia di misure di prevenzione personali

Coming into Force24 Agosto 1988
Published date09 Agosto 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/08/09/088G0388/CONSOLIDATED/20110928
Enactment Date03 Agosto 1988
Official Gazette PublicationGU n.186 del 09-08-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA: la seguente legge:

Art 1.
  1. L'istituto della diffida del questore di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, e' abrogato.

  2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonche' i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida.

  3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, e' attribuita l'efficacia dell'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.

  4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione gia' definiti, quelli in corso conservano efficacia:

  1. se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge;

  2. se iniziati a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art 2.
  1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica".

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Art 3.
  1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono soppresse le parole: "o per la pubblica moralita'".

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Art 4.
  1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente:

    "Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza".

  2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dal seguente:

    "Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".

  3. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' abrogato.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

Art 5.
  1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dai seguenti:

"L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 e' consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni, il questore puo' avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed e' pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni...

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