D.M. 15 ottobre 2012, n. 209
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leg
Arch. loc. e cond. 1/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
a)al comma 12 bis, ultimo periodo, le parole: «30 settembre»
sono sostitute dalle seguenti: «31 ottobre»;
b)al comma 12 ter, ultimo periodo, le parole: «il 30 settem-
bre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di ap-
provazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale
propria e delle relative istruzioni».
4. In attesa del riordino della disciplina delle attività di ge-
stione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favo-
rirne la realizzazione, i termini di cui all’articolo 7, comma 2, let-
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo
3, commi 24, 25 e 25 bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013.
5. Per consentire una efficace gestione della procedura di
erogazione delle devoluzioni del 5 per mille dell’IRPEF disposte
dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonchè
delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e
fondazioni riconosciute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali stipula apposite convenzioni a titolo
gratuito ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con l’Agenzia delle entrate, al fine della erogazione dei contributi
del 5 per mille alle medesime organizzazioni. La gratuità di cui al
precedente periodo si estende alle convenzioni già in precedenza
stipulate con amministrazioni pubbliche per le attività di cui al
medesimo comma e in relazione agli anni finanziari 2010, 2011
e 2012.
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
stituite dalle seguenti: «, gli elementi rilevanti ai fini dell’indivi-
duazione del rapporto proporzionale, nonchè i requisiti, generali
e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del
comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, come svolte con modalità non commerciali.».
6 bis. A seguito della verifica del gettito dell’imposta muni-
cipale propria dell’anno 2012, da effettuare entro il mese di feb-
braio 2013, si provvede all’eventuale conseguente regolazione
dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell’ambito delle
dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferi-
menti erariali previste a legislazione vigente.
6 ter. Le disposizioni di attuazione del comma 3 dell’articolo
91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato
dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19
novembre 2012, n. 200.
6 quater. Per esigenze di coordinamento, fermi la data e gli
effetti delle incorporazioni previsti dall’articolo 23 quater del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a)al comma 10 del predetto articolo 23 quater sono apportate
le seguenti modificazioni:
1)il numero 3) della lettera d) è sostituito dal seguente: “3)
ai commi 3 bis e 4, le parole: «del territorio» sono sostituite dalle
seguenti: «delle entrate»;
2)dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d bis) all’arti-
colo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “pubbliche
amministrazioni” sono inserite le seguenti: “, ferma restando ai
fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rien-
tranti nei settori di cui all’articolo 19, comma 6, terzo periodo,
b)tenuto conto dell’incorporazione dell’Agenzia del territorio
nell’Agenzia delle entrate, si intende che i due componenti di cui
all’articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, successivamente al 1 dicembre 2012 deliberano per le sole
materie ivi indicate.
6 quinquies. In ogni caso, l’esenzione dall’imposta sugli im-
mobili disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazio-
ni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
IX
D.M. 15 ottobre 2012, n. 209. Regolamento recante: «Regole
tecniche per l’adozione nel processo civile e penale delle tec-
nologie dell’informazione e comunicazione - modifiche al de-
creto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44» (Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 284 del 5 dicembre 2012).
1. (Modifiche all’articolo 13 del decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 13, comma 4, del
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo è soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: «Fuori del caso di rifiuto per
omessa sottoscrizione,» sono soppresse;
c) al secondo periodo, le parole: «dal codice di procedura
civile» sono sostituite dalle seguenti: «dalla vigente normativa
processuale».
2. (Modifiche all’articolo 15 del decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 15 del decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L’atto del processo,
redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e
sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel
fascicolo informatico.»;
b) al comma 4 le parole «e vi appone la sua firma digitale,
ove previsto» sono sostituite dalle seguenti: «e provvede a de-
positarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma
digitale».
3. (Modifiche all’articolo 16 del decreto del Ministro della giu-
stizia 21 febbraio 2011, n. 44). 1. All’articolo 16 del decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole «ricevuta di avvenuta consegna breve», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricevuta di avvenuta
consegna»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo quanto
previsto dall’articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la
forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di
cui all’articolo 51, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata conse-
gna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certi-
ficata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51
e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, un apposito
avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella
cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario, contenente i soli
elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro pa-
trocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni
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