DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2002, n. 69 - Regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.

60, concernente il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le attivita' spettacolistiche, come modificato dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un regolamento per dettare, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modalita' semplificate di certificazione dei corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-quater, recante disposizioni per le attivita' spettacolistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito applicativo 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle societa' e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali purche' riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente alle attivita' sportive di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolte nel territorio dello Stato, nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari generali.".

- Si trascrive il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", come modificato dall'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

"Art. 18 (Regime I.V.A. per le attivita' spettacolistiche). 1. Dopo l'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita' spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

  1. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

  2. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di accesso.

  3. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

  4. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.

    3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.

  5. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche' per le attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita' culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.

    640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 .

  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto.

    2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalita' semplificate di certificazione dei corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche.".

    - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

    "136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti...

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