Testo del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 2004), coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: .

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n.249 Testo del

5 ottobre 2004, n. 249 in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del

6 ottobre 2004), coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2004, n.

291 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Interventi

urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali».

Avvertenza

Il testo coordinato qui' pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di essi, ((il trattamento straordinario di integrazione salariale)) per crisi aziendale puo' essere prorogato ((per un periodo fino)) a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per l'occupazione e' integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro

il 31 dicembre 2004» dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».

3. (Soppresso).

3-bis. ((Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennita' stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.)) 3-ter. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.)) 3-quater. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Riferimenti normativi

- Il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente

7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

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- Il testo dell'art. 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente legge, e' il seguente

Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici). - (Omissis).

137. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.

1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pua' disporre, entro il 30 aprile 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004.

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- Il testo dell'art. 46 della legge 17 maggio 1999, n.

144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente

Art. 46 (Interventi straordinari a sostegno delle difficolta' occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco). - 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

2. Si considerano attivita' connesse con i flussi internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della connessione con attivita' indotte dal traforo del Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria del traforo del Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, per un numero massimo di 150 unita', dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da produrre entro il termine di cui all'art. 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n.

164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.

Per i periodi di paga gia' scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.

4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 2000, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

5, Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore...

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