Società cooperativa costituita sotto forma di società per azioni (Artt. 2511 e 2518 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 871

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con sede nel Comune di . . ., la Società cooperativa denominata ". . . Società cooperativa" La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al . . . e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II OGGETTO

ART. 3 - OGGETTO

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: . . . La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o ut ili per il raggiungimento degli scopi sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico - amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono esserePage 872 svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.L.vo 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 16 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.1La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Eventuale per le cooperative di lavoro2"Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142"

TITOLO III SOCI

ART. 4 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa oPage 873 che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Gli aspiranti soci devono possedere un'anzianità di lavoro (o un'esperienza imprenditoriale) di almeno . . .anni, nonché un'esperienza in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari di almeno . . . anni. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

ART. 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

. . .

. . .

. . .

la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui agli articoli . . . del presente statuto. Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'art. 4, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Page 874

I soci sono obbligati:

-. . .

- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 8 - SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

  1. alla loro formazione professionale;

  2. al loro inserimento nell'impresa. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT