LEGGE 23 novembre 1939, n. 1966 - Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione

Coming into Force25 Gennaio 1940
Published date10 Gennaio 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/01/10/039U1966/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date23 Novembre 1939
Official Gazette PublicationGU n.7 del 10-01-1940
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui al comma, precedente le funzioni di sindaco di societa' commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.

Le norme della presente legge si applicano anche alle societa' estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attivita' prevedute dal primo comma di questo articolo.

Art 2.

Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.

Art 2.

Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. 1

L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.

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