LEGGE 21 settembre 2018, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Coming into Force22 Settembre 2018
Enactment Date21 Settembre 2018
Published date21 Settembre 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/09/21/18G00134/CONSOLIDATED/20181015
Official Gazette PublicationGU n.220 del 21-09-2018
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 settembre 2018 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91

All'articolo 1:

al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di' svolgimento delle elezioni.»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituito, presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di' risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi e' effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e con le modalita' ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.

2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-quater.

2-sexies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo l, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna

.

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

Art. 1-bis (Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali). - 1. Nell'anno 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243

.

All'articolo 2:

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato al 1° gennaio 2022;

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e' prorogato al 1° gennaio 2022;

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2022

;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti.

3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-ter. All'articolo 19, comma l, della legge 16 febbraio 1913, n.89, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 26 febbraio di ciascun anno".

3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette"

.

All'articolo 3:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

l-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal l° luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal l° luglio 2020";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2020".

1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016 e' prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della. legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno"

;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso".

3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "per il quadriennio 2017-2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2017" e le parole: "di ciascun anno" sono soppresse.

3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura. autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "entro il 15 novembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre di ciascun anno";

b) al comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2018"

.

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

Art. 4-bis (Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali). - 1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto...

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