DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2017, n. 146 - Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali

Coming into Force13 Ottobre 2017
Published date12 Ottobre 2017
Enactment Date23 Agosto 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/10/12/17G00162/CONSOLIDATED/20180725
Official Gazette PublicationGU n.239 del 12-10-2017
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) ed in particolare l'articolo 1, comma 163, che stabilisce che «con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.»;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, concernente la definizione del calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre delle 16 aree tecniche - aree all digital - in cui e' stato suddiviso il territorio nazionale;

Considerato che, in attuazione del calendario di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, e successive modificazioni, la transizione alla tecnologia digitale terrestre si e' conclusa nel 2012;

Considerato che l'esercizio dell'attivita' televisiva in tecnica digitale non avviene in regime concessorio ma tramite il rilascio di diritti d'uso agli operatori di rete e autorizzazioni ai fornitori di servizi media audiovisivi;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, concernente regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, concernente regolamento recante modalita' e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali;

Visto il codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 23 giugno 2011, n. 353, concernente nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011;

Vista le delibera AgCom n. 402/15/CONS recante modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'articolo 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'articolo 1, commi da 160 a 164;

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 22 giugno 2017;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della predetta legge n. 208 del 2015, assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, come individuate dall'articolo 3 e di seguito definite anche «emittenti».

Art 2.

Criteri di ripartizione del Fondo

  1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», provvede al riparto delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero e, annualmente, al riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, assegnate al Ministero, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo i seguenti criteri:

    1. 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7;

    2. 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7.

  2. Il Ministero e' autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.

  3. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 2 possono essere utilizzate per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

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