LEGGE 29 marzo 1999, n. 78 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

Coming into Force01 Aprile 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/03/31/099G0139/ORIGINAL
Enactment Date29 Marzo 1999
Published date31 Marzo 1999
Official Gazette PublicationGU n.75 del 31-03-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30

GENNAIO 1999, N. 15.

All'articolo 1:

al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: "o di autorizzazione";

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformita' agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' le attivita' poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3-ter. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovra' avvenire entro il 30 novembre 2000".

All'articolo 2:

al comma 1...

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