LEGGE 27 novembre 1989, n. 384 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti

Coming into Force30 Novembre 1989
Enactment Date27 Novembre 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/11/29/089G0459/ORIGINAL
Published date29 Novembre 1989
Official Gazette PublicationGU n.279 del 29-11-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art 2.
  1. Per giornali periodici, di cui all'articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

  2. Il regime previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1› gennaio 1990.

  3. Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art 3.
  1. Nel primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, il numero 6) e' sostituito dal seguente:

    "6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantita' non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonche' ai trasporti di 'pacchetti stampa sotto fascia e campioni' spediti a mezzo posta".

  2. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato.

  3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come modificato dal comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' sostituito dal seguente:

    "La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonche' per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento".

  4. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del comma 2 e' abrogato.

Art 4.
  1. All'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4- bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del presente testo unico, che rientrano fra i soggetti disciplinati dal precedente articolo 79 o dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri indicati nel comma 1 del predetto articolo 79 per la determinazione del reddito".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla...

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