LEGGE 18 febbraio 2009, n. 9 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa

Coming into Force21 Febbraio 2009
Published date20 Febbraio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/02/20/009G0017/ORIGINAL
Enactment Date18 Febbraio 2009
Official Gazette PublicationGU n.42 del 20-02-2009 - Suppl. Ordinario n. 25
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 febbraio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 200

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo le finalita' di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

al secondo periodo, la parola: "Assicura" e' sostituita dalle seguenti: "Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura";

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza e' realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome";

al comma 2, lettera a), dopo le parole: "degli enti" e' inserita la seguente: "statali" e dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" e' inserita la seguente: "statali";

al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non e' in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attivita' coordinate ai sensi del presente decreto".

All'articolo 2:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, verifica la natura e le finalita' dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa puo' chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l'utilizzo di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo.

1-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri";

al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri"".

All'articolo 3:

alla rubrica, le parole: "del decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "annesso al decreto-legge" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

al comma 1, le parole: "del decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "annesso al decreto legge";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresi' soppresse:

  1. la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;

  2. la voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

  3. la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n. 1798;

  4. la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n. 188;

  5. la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;

  6. la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n. 96;

  7. la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;

  8. la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;

  9. la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;

  10. la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;

  11. la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;

  12. la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;

  13. la voce n. 2021, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

  14. la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;

  15. la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859".

    All'Allegato 1:

    sono soppresse le seguenti voci:

  16. 156, n. 164, n. 367, n. 447, n. 454, n. 468, n. 606, n. 641, n. 686, n. 707, n. 720, n. 722, n. 732, n. 905, n. 943, n. 977, n. 1157, n. 1629, n. 1955, n. 2002, n. 2052, n. 2132, n. 2192, n. 2294, n. 2384, n. 2525, n. 2840, n. 3062, n. 3386, n. 4220, n. 4353, n. 4520, n. 4563,. n. 4935, n. 5373, n. 6414, n. 6688, n. 6823, n. 7116, n. 7495, n. 7507, n. 7601, n. 7762, n. 8033, n. 8457, n. 8609, n. 9144, n. 9850, n. 9859, n. 9861, n. 9865, n. 9871, n. 9932, n. 10178, n. 10183, n. 10188, n. 10259, n. 10285, n. 10371, n. 10423, n. 10513, n. 10518, n. 10569, n. 10646, n. 10735, n. 10736, n. 10737, n. 10738, n. 10740, n. 10741, n. 10744, n. 10881, n. 11039, n. 11123, n. 11140, n. 11163, n. 11237, n. 11456, n. 11582, n. 11958, n. 11968, n. 12014, n. 12191, n. 12304, n. 12378, n. 13249, n. 13455, n. 13866, n. 13906, n. 14000, n. 14294, n. 14369, n. 14730, n. 15011, n. 15189, n. 15213, n. 15218, n. 15505, n. 15506, n. 15583, n. 15801, n. 15802, n. 15895, n. 15985, n. 16155, n. 16412, n. 16544, n. 16567, n. 16636, n. 16613, n. 16824, n. 16924, n. 16962, n. 17420, n. 17580, n. 17654, n...

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