Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; Decreta: Art. 1.
Il primo comma dell'art. 2 del regolamento generale per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' modificato come segue:
"L'esercente, a garanzia delle obbligazioni verso l'erario, i depositanti e loro aventi causa, ha l'obbligo di prestare una congrua cauzione nella misura, che sara' determinata dal Ministro per l'industria e commercio, in ogni caso non inferiore alle L. 1.000.000, ne' superiore a L. 50.000.000".
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 137
Art
2.
Le cauzioni, gia' costituite all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere integrate entro novanta giorni dalla comunicazione della nuova cifra che sara' determinata nei limiti stabiliti dall'art. 1.
Gli esercenti dei magazzini generali che, allo scadere del predetto termine, non avranno effettuata l'integrazione, entro i sessanta giorni successivi dovranno cessare la loro attivita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - VILLABRUNA - DE PIETRO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 196. - CARLOMAGNO
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 9 LUGLIO 2010, N. 137