DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 655 - Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari

Coming into Force27 Agosto 1964
Published date12 Agosto 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/08/12/064U0655/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date23 Maggio 1964
Official Gazette PublicationGU n.197 del 12-08-1964
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1460, con la quale il Governo e' stato autorizzato ad emanare norme disciplinanti le modalita' di assegnazione degli alloggi economici e popolari;

Visti gli articoli 76 e si, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentita la Commissione parlamentare prevista dall'art. 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1460;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione, civile e per le poste e telecomunicazioni; Decreta:

Sono approvate le norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 maggio 1964 SEGNI MORO - PIERACCINI - REALE TAVIANI - GIOLITTI - TREMELLONI - COLOMBO - ANDREOTTI - JERVOLINO - RUSSO Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1964

Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 3. - VILLA

Allegato
Art 1

L'assegnazione degli alloggi popolari ed economici viene effettuata secondo le norme degli articoli seguenti, qualora gli alloggi stessi siano stati costruiti, a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo, dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (I.A.C.P.), dall'Istituto per le Case per gli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), dall'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), dalle Province, dai Comuni e dagli Enti economici senza finalita' di lucro previsti dall'art. 16 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di quelli indicati ai numeri 4, 7, 8 e 9.

Art 2

Per l'assegnazione degli alloggi in proprieta' e in locazione, gli Enti indicati nell'art. 1 sono tenuti a bandire appositi concorsi, da pubblicare, almeno sei mesi prima del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, mediante affissione di manifesti nella sede dell'Ente in un punto esposto al pubblico, nell'albo pretorio del Comune in cui sorgono lo costruzioni e nelle vie principali del Comune stesso, nonche' a mezzo di comunicazioni alla stampa locale.

Per gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. i bandi devono essere, inoltre, comunicati alle Prefetture competenti per territorio e, per gli alloggi che sorgono nel comune di Roma, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Ministeri.

Art 3

Il bando di concorso deve indicare:

  1. i requisiti di carattere generale, prescritti dalle disposizioni sull'edilizia popolare ed economia nonche' dalle presenti norme e gli ulteriori eventuali requisiti prescritti dall'ordinamento particolare dell'Ente costruttore per l'assegnazione dell'alloggio;

  2. il termine per la presentazione della domanda, che deve essere fissato in modo che intercorrano almeno trenta giorni dalla data della pubblicazione del bando;

  3. i documenti che devono essere allegati alla domanda per dimostrare il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a);

  4. gli elementi da indicarsi nella domanda ai sensi del successivo art. 6 e la relativa documentazione;

  5. il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero e il numero dei rispettivi vani;

  6. la misura approssimativa del prezzo di riscatto o del canone di fitto, con l'avviso che la misura definitiva sara' stabilita dopo l'ultimazione e il collaudo degli alloggi e dopo l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici del piani finanziari di cui al successivo art. 13;

  7. il numero degli alloggi riservati per legge a favore di categorie speciali e quelli eventuali riservati a norma del successivo art. 4, nonche' la documentazione da produrre per concorrere alla loro assegnazione.

Art 4

Ciascun Ente puo' riservare e mettere a concorso per i propri dipendenti, con i criteri di cui al successivo art. 8, non piu' dell'1% degli alloggi da assegnare.

Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi i membri dei Consigli di amministrazione e degli Organi di controllo.

Non possono essere assegnati in proprieta' o in locazione alloggi economici e popolari costruiti dagli Enti di cui all'art. 1, con il concorso o il contributo dello Stato:

  1. a chi non abbia la cittadinanza italiana;

  2. a chi sia proprietario nello stesso centro urbano, ovvero in Comune vicitore agevolmente collegato allo stesso centro urbano, di altra abitazione che risulti adeguata al bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia; con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani, salvo il disposto di cui all'art. 6 (quinto comma) della legge 2 luglio 1949, n. 408;

  3. a chi sia proprietario in qualsiasi localita' di un alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a L. 200.000;

  4. a chi abbia gia' ottenuto, a qualsiasi titolo, l'assegnazione in proprieta' di altri alloggi, costruiti con i concessi o contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di Enti pubblici o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;

  5. a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a L. 1.200.000, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge, non separato legalmente, si trovi nelle condizioni previste dalle lettere b), c), d) ed e).

L'assegnazione deve essere comunicata non appena accettata, e comunque non oltre trenta giorni dall'accettazione, dall'Ente assegnante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del lavori pubblici, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, nonche' all'Ente anche privato al quale l'assegnatario si fosse eventualmente iscritto al fine di conseguire l'assegnazione di un alloggio in proprieta'.

Nel caso di pluralita' di assegnazioni o di assegnazione in contrasto con le presenti norme, le relative decadenze sono dichiarate, anche d'ufficio, dalla Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica di cui al successivo art. 19.

Per quanto attiene ai lavoratori agricoli dipendenti e assegnazioni di somme effettuate in favore di tali lavoratori ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, devono essere comunicate dall'Ente assegnante entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto di mutuo stipulato con il lavoratore beneficiario.

Art 5

L'assegnatario di un alloggio in locazione puo' chiedere l'assegnazione in cambio di altro alloggio, resosi disponibile per la riassegnazione, piu' idoneo alle proprie necessita', costruito dagli stessi istituti o Enti di cui al presente decreto.

L'assegnatario di alloggio in cambio dovra' lasciare libero da persone o cose quello in precedenza occupato entro il termine fissatogli per l'occupazione del nuovo, di cui al successivo art. 12.

Nell'espletamento dello stesso concorso la competente Commissione, disposta l'assegnazione di alloggio in cambio, provvedera' all'assegnazione dell'alloggio lasciato libero, tra gli aspiranti alle nuove assegnazioni, seguendo l'ordine della graduatoria.

Art 6

Le domande di cui al precedente art. 3, lettera b), corredate da idonea documentazione, debbono indicare:

1) la composizione del nucleo familiare, risultante dalla stato di famiglia;

2) la residenza nel Comune in cui sorgono le costruzioni e la data di inizio della residenza stessa;

3) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio in atto occupato;

4) il reddito complessivo del nucleo familiare;

5) il luogo e l'attivita' di lavoro;

6) ogni altro elemento atto a comprovare la necessita' dell'alloggio, i requisiti prescritti per l'assegnazione ed i titoli che danno diritto all'attribuzione del punteggio al sensi del successivo art. 8.

Nel nucleo familiare sono compresi il coniuge e gli altri prossimi congiunti conviventi con il capo famiglia a carico dello stesso.

Per le domande di assegnazione di alloggi in proprieta' l'istante deve, inoltre, documentare la cittadinanza italiana e dichiarare, sotto la sua responsabilita', che non sussistono, nei suoi riguardi, gli altri impedimenti previsti dal precedente art. 4.

Per gli alloggi dell'I.N.C.I.S. deve essere, inoltre, documentata l'appartenenza alla categoria di impiegati statali cui sono destinati gli alloggi da assegnare, nonche' tutti gli emolumenti a qualunque titolo percepiti dal richiedente.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi dell'I.N.C.I.S., l'impiegato statale, autorizzato a risiedere in Comune diverso da quello in cui presta servizio, a norma dell'art. 12 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o di altra analoga disposizione, deve indicare nella domanda e documentare, in luogo del requisito di cui al n. 2) del precedente primo comma, la residenza e l'autorizzazione predetta.

Le domande presentate ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

A
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