LEGGE 10 agosto 1950, n. 715 - Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attivita' edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione

Coming into Force29 Settembre 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/09/14/050U0715/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date10 Agosto 1950
Published date14 Settembre 1950
Official Gazette PublicationGU n.211 del 14-09-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per la costituzione presso il Ministero stesso di un "Fondo per l'incremento edilizio", la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilita' ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire quindici miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verra' a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.

Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attivita' edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle localita' ove si riscontri necessita' di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.

Art 2.

I mutui possono essere concessi a coloro che, non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato, intendano costruire, singolarmente ovvero riuniti in cooperative o consorzi, case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per cui ogni alloggio deve:

1) avere non meno di due e non piu' di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso. A detti vani potranno aggiungersi, peraltro, i locali necessari per l'esercizio della professione o attivita' artigiana del proprietario; detti locali non potranno avere una superficie complessiva utile superiore a metri quadrati 32;

2) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

3) essere fornito di latrina propria;

4) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

5) soddisfare alle altre condizioni di salubrita' richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile, ivi non compresa quella eventuale dei locali necessari per l'esercizio della professione o attivita' artigiana del proprietario di cui al precedente n. 1, non puo' essere superiore:

a metri quadrati 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a metri quadrati 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a metri quadrati 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori; a metri quadrati 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori. Per le famiglie composte da piu' di sette membri puo' essere consentito l'aumento di sedici metri quadrati di superficie per ogni persona in piu' delle sette. A comporre il numero dei membri, oltre al capo famiglia e al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprieta' o in affitto.

Art 3.

L'importo del mutuo puo' raggiungere il 75 per cento del costo effettivo dell'area e della costruzione sulla base del preventivo di spesa approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e successivamente approvato dall'istituto mutuante di cui al successivo art. 4.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulle costruzioni che su di essa sorgeranno.

Art 4.

I mutui di cui ai precedenti articoli sono concessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio, occorrendo, in deroga alle disposizioni legislative vigenti ed alle norme dei loro statuti.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni 35, con facolta' di estinzione anticipata, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 9, e non debbono gravare sui mutuatari, per interessi, diritto di commissione e spese accessorie, in misura superiore al 4 per cento per anno.

Art 5.

Per far fronte alla concessione dei mutui di cui ai precedenti articoli, agli istituti di credito fondiario ed edilizio saranno accordate anticipazioni a valere sul Fondo di cui al precedente art. 1.

A fronte delle anticipazioni ottenute, gli istituti emetteranno proprie cartelle od obbligazioni, in serie speciali, che saranno cedute al loro valore nominale al Ministero del tesoro.

Le anticipazioni, nonche' le condizioni relative alla concessione dei mutui, alla emissione ed all'estinzione delle cartelle od obbligazioni in serie speciali, saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro con gli istituti di credito fondiario ed edilizio. Tali convenzioni sono esenti da tassa di bollo ed imposta di registro.

Art 6.

Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera, devono essere presentate all'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente, il quale, entro sessanta giorni, sentito l'istituto mutuante, accertera' le possibilita' di eventuale accoglimento delle stesse.

Nel caso che le domande possano meritare accoglimento, l'Ufficio provinciale del Genio civile invita i richiedenti a presentare i progetti definitivi con i relativi preventivi di spesa.

Le domande, quindi, insieme con le prescritte documentazioni, ivi compresa l'approvazione del preventivo di spesa da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile, devono essere trasmesse dagli interessati per la concessione del nulla osta alla Commissione di cui al successivo art. 12, tramite gli istituti mutuanti che vi debbono aggiungere la dichiarazione di essere disposti a concedere i mutui.

Art 7.

I mutui di cui alla presente legge possono essere erogati col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati dall'Ufficio provinciale del Genio civile e dall'istituto mutuante.

I versamenti rateali della somma mutuata possono, con le modalita' e nella misura stabilita dagli istituti mutuanti, avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuatario abbia gia' impiegato nell'acquisto dell'area e per i lavori eseguiti almeno il 25 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo approvato dall'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente e dall'istituto mutuante, sempre che sia stato concesso il nulla osta dalla Commissione di...

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