DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 1242 - Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole

Coming into Force23 Ottobre 1948
Enactment Date05 Maggio 1948
Published date22 Ottobre 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/10/22/048U1242/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.247 del 22-10-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e il commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1.

La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente ai terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono estese, ferma restando ogni altra condizione, ai terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana.

Art 2.

La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori di cui all'art. 1 dello stesso decreto e in Sicilia, e' estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro i limiti Ivi previsti.

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il...

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