LEGGE 29 aprile 1976, n. 178 - Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

Coming into Force22 Maggio 1976
Enactment Date29 Aprile 1976
Published date07 Maggio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/07/076U0178/CONSOLIDATED/20081222
Official Gazette PublicationGU n.120 del 07-05-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 10 della presente legge, nonche' per la realizzazione delle opere di cui al successivo articolo 2, e' autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 206, la spesa di lire 250.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 70.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.

Art 2.

Nei limiti delle somme stanziate dal precedente articolo 1 per ciascun esercizio finanziario, si provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria indispensabile per la realizzazione delle abitazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art 3.

Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unita' immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, purche' alloggiato in ricoveri provvisori o emigrato e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo comma del presente articolo spetta al coniuge o, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi, purche' alloggiati nei ricoveri provvisori.

Art 3.

Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unita' immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, purche' alloggiato in ricoveri provvisori o emigrato e che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo comma del presente articolo spetta al coniuge o, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi, purche' alloggiati nei ricoveri provvisori.

Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprieta', qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo.

Art 3.

Con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unita' immobiliare, da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato al momento del sisma, avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della imposta complementare dell'anno 1967.

Limitatamente ad una unita' immobiliare da destinarsi ad abitazione del proprietario danneggiato in possesso delle condizioni previste nel precedente comma e che non sia ubicata in zona da trasferire, e' concesso un contributo per la riparazione nella misura pari allo intero importo dei lavori per un ammontare comunque non superiore a lire dieci milioni per ciascuna unita' immobiliare.3 COMMA ABROGATO DAL D.L.24 GIUGNO 1978, N.299, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 4 AGOSTO 1978 COME MODIFICATO DALLA L. 7 MARZO 1981, N.64.

Per la rimozione degli alloggi provvisori lasciati liberi dagli occupanti si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1976, numero 178.

Art 4.

Il contributo previsto dal precedente articolo 3 e' commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

La spesa ammissibile non potra' superare quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il contributo e' assegnato dalla commissione di cui all'articolo 5 che dovra' dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.

I proprietari danneggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano gia' ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data gia' dato inizio alla costruzione della nuova unita' immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unita' immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge. Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.

Art 4.

Il contributo previsto dal precedente articolo 3 e' commisurato alla spesa per la costruzione di un alloggio composto da un numero di vani utili, oltre agli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo familiare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, da un minimo di due vani ad un massimo di cinque vani, secondo le vigenti norme sull'edilizia economica e popolare.

la spesa sara' quella determinata in applicazione del terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, per abitazioni da realizzarsi nel comune capoluogo di regione e aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Il contributo e' assegnato dalla commissione di cui all'articolo 5 che dovra' dare la precedenza ai proprietari che siano stati ininterrottamente alloggiati in ricoveri provvisori costruiti dallo Stato. I contributi in favore degli aventi diritto alloggiati in ricoveri plurifamiliari devono essere assegnati contemporaneamente.

I proprietari danneggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, che abbiano gia' ottenuto i contributi per la ricostruzione previsti dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non abbiano alla stessa data gia' dato inizio alla costruzione della nuova unita' immobiliare, possono richiedere l'integrazione del contributo medesimo, limitatamente alla prima unita' immobiliare abitativa, sino alla concorrenza della somma che sarebbe loro spettata in base alla presente legge. Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Per la integrazione del contributo si applicano le stesse norme stabilite dalla presente legge per quanto concerne la concessione dei contributi da essa previsti.

Art 4.

((Il contributo per la ricostruzione della prima unita' immobiliare e' commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.

Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia puo' essere provata anche con...

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