LEGGE 19 ottobre 1970, n. 744 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonche' disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attivita' lavorativa in Libia e dei loro familiari

Coming into Force27 Ottobre 1970
Enactment Date19 Ottobre 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/10/26/070U0744/CONSOLIDATED/19710810
Published date26 Ottobre 1970
Official Gazette PublicationGU n.272 del 26-10-1970
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonche' disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attivita' lavorativa in Libia e dei loro familiari, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al terzo e al quarto comma, le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle altre: "trenta giorni";

tra il quarto e il quinto comma e' inserito il seguente:

"Per coloro che, entro il predetto termine, non hanno potuto trovare sistemazione autonoma, e' consentito in via eccezionale, un ulteriore periodo di ospitalita' gratuita di quindici giorni".

All'articolo 2, al primo comma, le parole: "Entro tre mesi" sono sostituite dalle altre: "Entro nove mesi".

All'articolo 4, il sottotitolo: "Proroga di altri benefici e assunzioni obbligatorie" e' sostituito dal seguente: "Assunzioni obbligatorie ed altri benefici";

al terzo comma e' aggiunto il seguente periodo:

"La facolta' di assumere anche in soprannumero e' attribuita esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato";

alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

"Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aliquota stabilita dall'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e' elevata al trenta per cento; almeno la meta' di tale aliquota sara' assegnata con precedenza ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli alloggi costruiti in attuazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, modificata con legge 29 settembre 1957, n. 966, e con legge 20 marzo 1959, n. 144.

Per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando, in materia di assegnazione degli alloggi, la competenza della commissione provinciale di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, i connazionali rimpatriati dalla Libia hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, anche se non in possesso dei requisiti di residenza e di effettuato versamento dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge stessa e dalle lettere a) e b) dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

Agli effetti della formazione delle graduatorie previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, alle domande dei concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo, sono assegnati di diritto ed in deroga a quanto disposto dal citato articolo 70, cinque punti per il bisogno di alloggio.

Alle domande dei concorrenti suddetti e' altresi' assegnarlo, di diritto, il punteggio massimo di quattro punti per il requisito di anzianita' di lavoro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71 del sopra citato decreto n. 1471.

Agli effetti dei termini stabiliti per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici costruiti, a totale carico dello Stato o col suo concorso o contributo, dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) e dall'Istituto nazionale per le case per gli impiegati dello Stato (INCIS) si applica, per i connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969, la disposizione di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, limitatamente agli alloggi da assegnare nel comune ove i rimpatriati esplicano la loro attivita' lavorativa o professionale od ove essi ritengano di fissare il proprio domicilio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per gli alloggi costruiti con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60".

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 4-bis. (Provvidenze per i notai). - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i connazionali rimpatriati dalla Libia, di cui al precedente articolo 1, che ivi abbiano esercitato attivita' di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministro per la grazia e la giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attivita' suddetta, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta.

I notai in soprannumero di cui al precedente comma sono successivamente iscritti d'ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, fino a quando non conseguano il trasferimento".

"Art. 4-ter. (Incarichi temporanei a sanitari). - Ai connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1 che abbiano ottenuto, a norma della legge 20 luglio 1960, n. 735, il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, e' conferita, con preferenza sugli altri, l'assegnazione degli incarichi temporanei presso gli enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salva la riserva stabilita al quinto comma dello stesso articolo 3, purche' siano in possesso dei requisiti richiesti.

Le amministrazioni ospedaliere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, debbono inviare al Ministero della sanita' l'elenco dei posti da assegnare.

Altro elenco per i posti che si renderanno successivamente disponibili sara' trasmesso allo stesso Ministero entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Tali elenchi saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati dal comma precedente.

Gli interessati debbono presentare a tal uopo domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Trascorso detto termine, ove non siano state presentate domande o queste non possano essere accolte, l'incarico verra' conferito secondo le norme vigenti".

"Art. 4-quater. (Esami di idoneita' e concorsi per i sanitari). - Il Ministero della sanita', entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandira' una sessione speciale nazionale per il conseguimento dell'idoneita' prevista dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, da parte dei sanitari

connazionali rimpatriati dalla Libia di cui al precedente articolo 1. Le operazioni concorsuali dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione esaminatrice per direttore sanitario, per primario e per direttore di farmacia giudichera' anche i candidati alla idoneita' per le qualifiche inferiori della stessa specialita'.

Per i concorsi a posti di sanitario ospedaliero i connazionali di cui all'articolo 4-ter beneficiano dell'elevazione di 5 anni del limite di eta' in aggiunta ai benefici gia' previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi a posti di esercenti professioni o arti sanitarie dipendenti dagli enti locali, dagli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria e dagli enti mutualistici e previdenziali, e' elevato a 55 anni in favore delle persone indicate all'articolo 4-ter.

Ai concorsi per l'assegnazione di posti di sanitari dipendenti dagli enti di cui al precedente comma, per i quali non abbiano avuto ancora inizio le operazioni di valutazione dei titoli dei concorrenti, possono partecipare i sanitari indicati al precedente articolo 4-ter che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione...

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