LEGGE 29 settembre 1957, n. 966 - Modificazioni delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087

Coming into Force12 Novembre 1957
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/10/28/057U0966/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date29 Settembre 1957
Published date28 Ottobre 1957
Official Gazette PublicationGU n.267 del 28-10-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il primo comma dell'art. 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, e' sostituito dal seguente:

"Per la costruzione delle case di cui all'art. 1 e' autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-1954, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61".

Art 2.

Il primo comma dell'art. 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, concernente l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione, e' sostituito dal seguente:

"La spesa di miliardi 35 sara' iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' ripartita come segue: esercizio 1954-55...................... L. 4.000.000.000

" 1955-56...................... " 7.000.000.000

" 1956-57...................... " 6.000.000.000

" 1957-58...................... " 9.000.000.000

" 1958-59...................... " 9.000.000.000

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Totale... L. 35.000.000.000

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Art 3.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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