La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
L'art. 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e' ridotto a due anni, salvo la facolta', del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessita', per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1959 GRONCHI SEGNI - TOGNI -...