DECRETO-LEGGE 28 agosto 1970, n. 622 - Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonche' disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attivita' lavorativa in Libia e dei loro familiari

Coming into Force28 Agosto 1970
End of Effective Date05 Giugno 2012
Enactment Date28 Agosto 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/08/28/070U0622/CONSOLIDATED/20120209
Published date28 Agosto 1970
Official Gazette PublicationGU n.217 del 28-08-1970
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza, in relazione alla situazione determinatasi in Libia, di adottare adeguati provvedimenti a favore dei profughi e dei connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per le poste e le telecomunicazioni e per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art 1.

(Indennita' di sistemazione ed ospitalita' temporanea)

Ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessita' ai sensi dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, spetta, all'atto del rientro in Patria, un'indennita' di sistemazione di lire 500.000 pro-capite. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969 tale indennita' compete dalla data del rimpatrio.

L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio.

Ai profughi ed ai connazionali rimpatriati che all'atto del rimpatrio ne facciano richiesta e' consentita l'ospitalita' gratuita in alberghi o pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata massima di quindici giorni.

Al termine dei quindici giorni spetta ai predetti la indennita' di sistemazione prevista dal primo comma, che viene liquidata dalla prefettura del luogo di ospitalita' contemporaneamente al pagamento delle spese di soggiorno in albergo o pensione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

Art 1.

(Indennita' di sistemazione ed ospitalita' temporanea)

Ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessita' ai sensi dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, spetta, all'atto del rientro in Patria, un'indennita' di sistemazione di lire 500.000 pro-capite. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969 tale indennita' compete dalla data del rimpatrio.

L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio.

Ai profughi ed ai connazionali rimpatriati che all'atto del rimpatrio ne facciano richiesta e' consentita l'ospitalita' gratuita in alberghi o pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata massima di quindici giorni.

Al termine dei quindici giorni spetta ai predetti la indennita' di sistemazione prevista dal primo comma, che viene liquidata dalla prefettura del luogo di ospitalita' contemporaneamente al pagamento delle spese di soggiorno in albergo o pensione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la coesistente sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

Art 1.

(Indennita' di sistemazione ed ospitalita' temporanea)

Ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessita' ai sensi dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, spetta, all'atto del rientro in Patria, un'indennita' di sistemazione di lire 500.000 pro-capite. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969 tale indennita' compete dalla data del rimpatrio.

L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio.

Ai profughi ed ai connazionali rimpatriati che all'atto del rimpatrio ne facciano richiesta e' consentita l'ospitalita' gratuita in alberghi o pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata massima di trenta giorni.

Al termine dei trenta giorni spetta ai predetti la indennita' di sistemazione prevista dal primo comma, che viene liquidata dalla prefettura del luogo di ospitalita' contemporaneamente al pagamento delle spese di soggiorno in albergo o pensione.

Per coloro che, entro il predetto termine, non hanno potuto trovare sistemazione autonoma, e' consentito in via eccezionale, un ulteriore periodo di ospitalita' gratuita di quindici giorni.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la coesistente sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

Art 1.

(Indennita' di sistemazione ed ospitalita' temporanea)

Ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessita' ai sensi dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, spetta, all'atto del rientro in Patria, un'indennita' di sistemazione di lire 500.000 pro-capite. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969 tale indennita' compete dalla data del rimpatrio.

L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio.

Ai profughi ed ai connazionali rimpatriati che all'atto del rimpatrio ne facciano richiesta e' consentita l'ospitalita' gratuita in alberghi o pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata massima di trenta giorni.

Al termine dei trenta giorni spetta ai predetti la indennita' di sistemazione prevista dal primo comma, che viene liquidata dalla prefettura del luogo di ospitalita' contemporaneamente al pagamento delle spese di soggiorno in albergo o pensione.

Per coloro che, entro il predetto termine, non hanno potuto trovare sistemazione autonoma, e' consentito in via eccezionale, un ulteriore periodo di ospitalita' gratuita di quindici giorni.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la coesistente sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni. 3

Art 2.

(Cessazione dei centri di raccolta)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno provvedera' alla chiusura dei centri di raccolta e di smistamento dei profughi siti nei comuni di Alatri, Aversa, Bari, Gargnano, Marina di Carrara, Napoli, Pigna, Tortona e Trieste.

Ai profughi e rimpatriati dimessi dai centri sara' corrisposta l'indennita' di sistemazione di lire 500.000 procapite.

Gli assistiti che abbiano superato il 65° anno di eta' o che siano inabili a proficuo lavoro potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennita' di sistemazione, l'ospitalita' in idonei istituti con rette a carico del Ministero dell'interno.

Art 2.

(Cessazione dei centri di raccolta)

Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno provvedera' alla chiusura dei centri di raccolta e di smistamento dei profughi siti nei comuni di Alatri, Aversa, Bari, Gargnano, Marina di Carrara, Napoli, Pigna, Tortona e Trieste.

Ai profughi e rimpatriati dimessi dai centri sara' corrisposta l'indennita' di sistemazione di lire 500.000 procapite.

Gli assistiti che abbiano superato il 65° anno di eta' o che siano inabili a proficuo lavoro potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennita' di sistemazione, l'ospitalita' in idonei istituti con rette a carico del Ministero dell'interno.

Art 2.

(Cessazione dei centri di raccolta)

Entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge di...

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