DECRETO 5 agosto 1998, n. 340 - Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, recante norme sul valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonche' le successive modificazioni e integrazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente sociale e all'istituzione dell'albo professionale; Visto il decreto 23 luglio 1993, recante l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale; Visto l'articolo 17, comma 96, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone che il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provveda con proprio decreto a rideterminare la disciplina concernente il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989 e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 17 giugno 1998; Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota numero 1.1.4/31890/4.23.30 del 4 agosto 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Le universita' sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale o di scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali provvedono, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, a completare le procedure di convalida dei titoli di assistente sociale conseguiti nell'ordinamento precedente per le richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991.

  2. Le universita' provvedono, altresi', a convalidare i titoli conseguiti entro il 20 febbraio 1991 da parte di coloro che non avevano presentato la domanda di riconoscimento ai sensi dei decreti di cui al comma 1. A tal fine gli interessati devono presentare la relativa istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in una sola sede universitaria, allegando il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno triennale, il diploma o certificato attestante il conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli...

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