IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare l'art. 9;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, di cui all'art. 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162; Udito il parere n. 37/86, in data 30 ottobre 1986, dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.
Per il pubblico impiego il predetto diploma e' titolo necessario per l'accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni.