DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 14 - Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162

Coming into Force20 Febbraio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/02/05/087U0014/CONSOLIDATED/19890807
Enactment Date15 Gennaio 1987
Published date05 Febbraio 1987
Official Gazette PublicationGU n.29 del 05-02-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, di cui all'art. 3 del

citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.

162; Udito il parere n. 37/86, in data 30 ottobre 1986, dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.

  2. Per il pubblico impiego il predetto diploma e' titolo necessario per l'accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni.

Art 2.
  1. L'esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all'art. 1 consiste nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunita', per prevenire e risolvere situazioni di bisogno.

Art 3.
  1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto e' riconosciuta di diritto ai diplomi gia' rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale gia' esistenti - Universita' di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma "La Sapienza" e Istituto pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma - ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art 3.
  1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto e' riconosciuta di diritto ai diplomi gia' rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale gia'...

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