IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987;
Udito il parere n. 1264/88 - AG 15/89, in data 17 aprile 1989, del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica; E M A N A
il seguente decreto: Art. 1.
Alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, elencate all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita presso l'Universita' di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215.