DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1989, n. 280 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale

Coming into Force22 Agosto 1989
Enactment Date05 Luglio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/08/07/089G0355/ORIGINAL
Published date07 Agosto 1989
Official Gazette PublicationGU n.183 del 07-08-1989
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987;

Udito il parere n. 1264/88 - AG 15/89, in data 17 aprile 1989, del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica; E M A N A

il seguente decreto: Art. 1.

  1. Alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, elencate all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e' aggiunta la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita presso l'Universita' di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215.

Art 2.
  1. Per quanto previsto dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, ai fini del requisito di cinque anni di servizio presso amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni e' utile anche il servizio prestato in posizioni non di ruolo.

Art 3.
  1. Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento e' prorogato per un ulteriore periodo di un anno.

  2. Il Ministro competente detta, con propria ordinanza, le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida.

Art 4.
  1. Il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, si applica per il tempo strettamente necessario al regolare completamento degli studi da parte degli studenti che si siano iscritti al primo anno di corso per gli anni...

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