ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2003 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3287)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189; Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, la stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2002, n. 3244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, n. 3262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2003; Ravvisata la necessita' di adottare ulteriori misure urgenti necessarie a fronteggiare la grave situazione derivante dagli arrivi di clandestini sul territorio nazionale e di rendere sempre piu' efficaci le misure di espulsione, anche attraverso una piu' organica dislocazione territoriale dei centri di permanenza temporanea e di assistenza; Vista la nota prot. n. 3/233/I/VARIE/92(69) del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, in data 7 marzo 2003; Su proposta del Ministro dell'interno; Acquisita l'intesa con le regioni Veneto, Marche e Liguria; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

  1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244/2002 citata in premessa, sono abrogate le lettere d), g) e h), ed e' aggiunto il seguente periodo

    legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, articoli 7, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25, comma 4, articoli 29, 30, comma 6 ed art. 32; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, 144, 145, 146, 147 e 148; legge 7...

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