La conciliazione e l'arbitrato consob

AutoreGianfranco Liace
Pagine77-104
CAPITOLO 3
LA CONCILIAZIONE E L’ARBITRATO CONSOB
: 1. La conciliazione presso la Consob. – 2. Il conciliatore e l’arbitro Con-
sob ed il codice di deontologia. – 3. I requisiti dei conciliatori e degli arbitri. – 4.
La conciliazione stragiudiziale. – 5. La procedura di conciliazione. – 6. Il valore
della controversia e l’indennità. – 7. L’arbitrato Consob. – 8. L’arbitrato ordinario.
– 9. L’arbitrato semplificato.
1. La conciliazione presso la Consob.
La conciliazione presso la Consob è stata istituita in forza dell’art.
27 del d. lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, adottato con la delibera Consob
del 29 dicembre 2008, n. 16763165. Sostanzialmente innanzi al predetto
165 La conciliazione Consob nasce, come la conciliazione bancaria, in virtù dell’attuazione
della legge sulla tutela del risparmio. L’art. 32 ter del T.U.F., rubricato, risoluzione stragiudizia-
le di controversie, dispone che: «Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra
investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e
di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di
conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell’articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Fino all’istituzione di tali procedure, si applica l’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206». Sulla conciliazione Consob si vedano L C, Procedure di conciliazione e
di arbitrato e sistemi di indennizzo per i risparmiatori e gli investitori, in La tutela del rispar-
mio nella riforma dell’ordinamento finanziario, a cura di D A – R, Torino,
2008, 685; S, Commento sub art. 27, in La tutela del risparmio, a cura di N –
S, Torino, 2007, 462; S, Le procedure di conciliazione e arbitrato nella legge sul
risparmio, in Le nuove regole del mercato finanziario, a cura di G e R-,
in Tratt. dir. comm. e dir. pubb. econ., diretto da G, vol. LII, Padova, 2009, 521 ss;
C U, La camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob, in Con-
tratti, 2008, 1181; S, Camera arbitrale e di conciliazione nella bozza di regolamento
Consob, in Dir. e prat. soc., 2008, fasc. 22, 24; G, La conciliazione e l’arbitrato per
le controversie nell’intermediazione finanziaria, in Contratti, 2008, 301; C, La Consob
e la soluzione extragiudiziale delle controversie in materia di servizi di investimento, in Società,
2007, 8; C, La Camera di conciliazione e di arbitrato della Consob: «prima lettura»
78 La composizione delle controversie in materia bancaria e finanziaria
organismo di conciliazione possono essere sottoposte le sole contro-
versie che riguardano la violazione da parte degli intermediari degli
obblighi di informazione, correttezza e di trasparenza previsti nei rap-
porti contrattuali con gli investitori166. Ne consegue che sono esclusi
tutti coloro che rivestano la natura di investitori istituzionali o profes-
sionali. Le norme di comportamento degli intermediari possono essere
suddivise in tre gruppi: a) i doveri informativi; b) il divieto di compiere
operazioni inadeguate; c) il dovere di gestire i conitti di interessi. I
doveri informativi si sostanziano nell’obbligo di acquisire le informa-
zioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati (art. 21, 1° comma, lett. b, T.U.F.)167; mentre
la disciplina sull’adeguatezza e l’appropriatezza degli investimenti è re-
golata dagli artt. 39-44 del Reg. Consob n. 16190/2007. Mediante una
interpretazione estensiva dell’art. 2, 1° comma, d. lgs. n. 179/2007, si
potrebbe sostenere che nelle nozioni di “correttezza” e “trasparenza”
possa essere ricompresa anche la regola di adeguatezza168.
Inne, vi è la problematica relativa alla gestione dei conitti di in-
teressi, tant’è che la legge, sul punto, prevede che gli intermediari: «a)
adottano ogni misura ragionevole per indicare i conitti di interessi che
potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche
adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano
negativamente sugli interessi dei clienti; b) informano chiaramente i
clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fon-
ti dei conitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera
a) non sono sufcienti per assicurare con ragionevole certezza, che il
rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato» (art. 21, comma
1 bis, T.U.F.). Le disposizioni dettate per la disciplina della concilia-
zione stragiudiziale della Consob (art. 2, comma 1, d. lgs. n. 179/2007)
presentano dei forti limiti, in quanto la violazione della forma scritta
dei contratti di intermediazione, che comporta la nullità del contratto,
del d. lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, in Riv. soc., 2007,1447; B, La tutela dell’investitore
(non professionale) alla luce delle nuove disposizioni in materia di conciliazione ed arbitrato
presso la Consob, in Resp. civ. e prev., 2010, 4 ss.; A, Funzioni e poteri della Consob
“nouvelle”, in Banca, borsa e tit. cred., I, 2008, 137 ss.; C, Servizi finanziari e tutela giuri-
sdizionale, in Giur. comm., 2008, 1049 ss.; N, La nuova Camera di Conciliazione e Ar-
bitrato presso la Consob, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 963 ss..
166 G, (voce) ADR, in Dig. disc. civ., vol. VI Agg., Torino, 2011, 14.
167 P, Le controversie in materia bancaria e finanziaria. Profili definitori, Padova,
2007, 243. Inoltre, occorre ricordare che l’art. 19 d. lgs. 19 agosto 2005, n. 190 ha previsto l’i-
stituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la com-
posizione di controversie in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori.
168 S, La disciplina dell’arbitrato Consob, in Società, 2012, 312.

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