DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865 - Concessione di amnistia e di indulto

Coming into Force16 Dicembre 1986
Enactment Date16 Dicembre 1986
Published date16 Dicembre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/12/16/086U0865/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.291 del 16-12-1986
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 12 dicembre 1986, n. 861;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta:

Art 1.

Amnistia

  1. E' concessa amnistia:

  1. per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

  2. per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni sessantacinque;

  3. per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

  4. per il reato previsto dall'art. 491 in relazione agli articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo;

  5. per i reati di cui all'art. 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge;

  6. per il reato di cui al comma terzo dell'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza, nonche' per il reato di cui al comma decimo dell'art. 10 della citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di cui ai commi sesto e ottavo dello stesso art. 10, allorche' il fatto, per la sua qualita' e il numero limitato delle armi, debba ritenersi di lieve entita';

  7. per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art. 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

  8. per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'art. 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

  9. per i reati per i quali e' stata pronunciata sentenza estintiva del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva a norma dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art 2.

Esclusioni oggettive dall'amnistia

  1. L'amnistia non si applica:

    1. ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

      1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

      2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

      3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

      4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

      5) 321 (pene per il corruttore);

      6) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

      7) 371 (falso giuramento della parte);

      8) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

      9) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste nel comma secondo;

      10) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste nel comma primo;

      11) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

      12) 444 commercio di sostanze alimentari nocive);

      13) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

      14) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

      15) 501-bis (manovre speculative su merci);

      16) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

      17) 595, comma terzo, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed e' commessa con mezzo di diffusione radiofonica o televisiva;

      18) 644 (usura).

    2. al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

    3. ai reati previsti:

      1) dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilita' dei suoli), e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);

      2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), e dagli articoli 21, 22 e 24-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, comma secondo, della stessa legge;

      3) dall'art. 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), cosi' come sostituiti dall'art. 1-ter del...

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