LEGGE 14 ottobre 1974, n. 497 - Nuove norme contro la criminalita'

Coming into Force06 Novembre 1974
Published date22 Ottobre 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/10/22/074U0497/ORIGINAL
Enactment Date14 Ottobre 1974
Official Gazette PublicationGU n.275 del 22-10-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale e' abrogato.

Art 2.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati.

Art 3.

L'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:

1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da persona travisata, o da piu' persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire".

Art 4.

L'ultimo comma dell'articolo 629 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".

Art 5.

L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 630 - (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

La pena e' della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l'intento".

Art 6.

All'articolo 630 del codice penale e' aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se l'agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605".

Art 7.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, gia' sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, e' sostituito dal seguente:

"Art. 225 - (Sommarie indagini). - Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'e' necessita' ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche'...

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