LEGGE 13 luglio 1966, n. 615 - Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico

Coming into Force28 Agosto 1966
End of Effective Date28 Aprile 2006
Enactment Date13 Luglio 1966
Published date13 Agosto 1966
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1966/08/13/066U0615/CONSOLIDATED/20060414
Official Gazette PublicationGU n.201 del 13-08-1966
CAPO I NORME GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonche' l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrita' dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sara' sottoposto alle norme di cui alla presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 1.

L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonche' l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrita' dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sara' sottoposto alle norme di cui alla presente legge. 4

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

Art 2.

Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale e' suddiviso in due "zone" di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B.

La zona A comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionali con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'articolo 3;

2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;

3) le localita' che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse pubblico.

La zona B comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purche' presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale.

Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sara' provveduto con decreto del Ministro per la sanita', previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro per la sanita', con le stesse forme, puo' assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 2.

Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale e' suddiviso in due "zone" di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B.

La zona A comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionali con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'articolo 3;

2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;

3) le localita' che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse pubblico.

La zona B comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purche' presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento

atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione

centrale. Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sara' provveduto con decreto del Ministro per la sanita', previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro per la sanita', con le stesse forme, puo' assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica. 4

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

Art 3.

Presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, cosi' composta:

dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanita', che la presiede;

dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;

dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti;

dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro;

dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanita';

da un rappresentante del Consiglio superiore di sanita', scelto fra i docenti universitari d'igiene;

da un rappresentante del Ministero per la ricerca scentifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale;

da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

da un esperto di meteorologia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili; da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanita', di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

La Commissione, per l'esame di determinati problemi, puo' avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e puo' sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 3.

Presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, cosi' composta:

dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanita', che la presiede;

dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;

dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti;

dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro;

dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanita';

da un rappresentante del Consiglio superiore di sanita', scelto fra i docenti universitari d'igiene;

da un rappresentante del Ministero per la ricerca scentifica scelto fra docenti...

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