DECRETO 25 febbraio 2002, n. 84 - Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'; Considerato che l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori di prova, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 205/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM 128862/4545/DL del 22 novembre 2001;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina

  1. la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori che svolgono prove su apparecchiature radio ed apparecchiature terminali di telecomunicazioni, di cui il Ministero delle comunicazioni puo' avvalersi ai fini della sorveglianza sul mercato prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n.

    269; b) il rinnovo dell'accreditamento stesso.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'", e' riportato nelle note all'art. 1.

    - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente

    "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".

    Nota all'art. 1

    - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'", e' il seguente

    "Art. 9 (Sorveglianza del mercato - laboratori di prova). 1. Il Ministero...

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