DELIBERA 11 luglio 2012 - Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013 (Mezzogiorno). (Delibera n. 78/2012). (12A11168)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro strategico nazionale (QSN);

Visto in particolare l'art. 18 della citata legge n. 2/2009, come modificato dall'art. 7-quinquies, commi 10 e 11, della legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 6-quinquies della legge n. 133/2008 e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilita' e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilita' dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012);

Visto in particolare l'art. 33, comma 2, della citata legge di stabilita', il quale prevede che le risorse del FSC siano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale e' stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad...

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