Modalita' tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di San Remo e dei Carnevali di Putignano e Dauno - Manifestazioni 2004

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591; Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62; Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n.

1677, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 2003 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2004; Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalita' tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di San Remo e dei Carnevali di Putignano e Dauno - 2004, nonche' le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima; Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma; Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto e' stato stabilito in Euro 3,00;

Decreta

Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di San Remo e dei Carnevali di Putignano e Dauno, manifestazione 2004, con inizio il 10 gennaio 2004, avra' termine il 14 marzo 2004.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 1 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessita', verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto e' di Euro 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sara' disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art.

17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potra' essere ripartita in piu' categorie.

Il primo premio della prima categoria sara' di un milione di euro.

Il numero e l'entita' degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cessera' in...

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