DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 915 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi

Coming into Force16 Dicembre 1982
Enactment Date10 Settembre 1982
Published date15 Dicembre 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/12/15/082U0915/CONSOLIDATED/20060414
Official Gazette PublicationGU n.343 del 15-12-1982
Titolo I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Viste le direttive emanate dal Consiglio delle Comunita' europee n. 75/442 del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Considerato che in data 8 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, delle finanze, per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Principi generali

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonche' l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attivita' di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:

  1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita' e dei singoli;

  2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

  3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

  4. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

  5. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicita' ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.Lgs. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 1.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 2.

Classificazione rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.

Sono rifiuti urbani:

1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; bricati o da altri insediamenti civili in genere;

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Sono rifiuti speciali:

1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita', non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;

2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purche' non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  1. ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

  3. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attivita' agricola;

  4. agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

  5. alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;

  6. agli esplosivi.

Art 2.

Classificazione rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.

Sono rifiuti urbani:

1)i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Sono rifiuti speciali:

1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita', non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;

2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purche' non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  1. ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

  3. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attivita' agricola;

  4. agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;

  5. alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;

  6. agli esplosivi.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.Lgs. 5 FEBBRAIO 1997, N. 22

Art 2.

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Art 3.

Obblighi dello smaltimento dei rifiuti

Le attivita' inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo art. 8.

Compete, altresi', ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

Allo...

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