DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 256 - Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, a norma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212

Coming into Force31 Agosto 1991
End of Effective Date06 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/16/091G0300/CONSOLIDATED/19991023
Enactment Date08 Agosto 1991
Published date16 Agosto 1991
Official Gazette PublicationGU n.191 del 16-08-1991
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 maggio 1978, n. 217, relativa al diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunita' economiche europee;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la direttiva n. 86/457/CEE del Consiglio del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale;

Vista la legge 9 maggio 1988, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale in data 10 ottobre 1988, emanato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, riguardante le disposizioni tecniche concernenti il tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale dei medici neo-laureati;

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1988, con il quale e' stato indetto il concorso per l'anno 1988 per l'assegnazione di settemilacinquecento borse di studio per medici neo-laureati;

Tenuto conto che i contenuti della predetta direttiva n. 86/457/CEE hanno quindi gia' avuto attuazione pratica, anche se limitata nel tempo, mediante la legge 8 aprile 1988, n. 109, e conseguenti decreti ministeriali citati;

Considerato che il tirocinio teorico-pratico biennale per la formazione specifica in medicina generale, in corso di svolgimento, ha durata, contenuti, modalita' di espletamento sostanzialmente conformi alla disciplina della formazione specifica in medicina generale di cui alla direttiva n. 96/457/CEE;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive delle Comunita' economiche europee in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della citata legge 30 luglio 1990, n. 212, il Governo e' delegato ad emanare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge le norme necessarie per dare attuazione alle direttive CEE in materia di sanita' e di protezione dei lavoratori, tra le quali anche la direttiva n. 86/457/CEE di cui all'allegato C) della legge medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', dell'universita' e delle ricerca scientifica e tecnologica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione del corso

  1. E' istituito il corso di formazione specifica in medicina generale riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

  2. Il corso, della durata di anni due, articolato secondo la previsione di cui all'art. 3, comporta un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche sia pratiche che teoriche e si conclude con il rilascio dell'attestato di formazione in medicina generale, conforme all'allegato modello.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368

Art 2.

Efficacia dell'attestato

  1. Dal 1› gennaio 1995 il possesso dell'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1, fatti salvi i diritti acquisiti di cui all'art. 6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

  2. E' equiparato all'attestato di cui al comma 2 dell'art. 1 l'attestato di compiuto tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in medicina generale rilasciato ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368

Art 3.

Articolazione del corso di formazione

  1. Nel corso di formazione specifico in medicina generale di cui all'art. 1 le attivita' didattiche di natura pratica costituiscono i 2/3 della attivita' formativa; il corso viene articolato come segue:

    1. un periodo di settecento ore di formazione in medecina clinica e medicina di laboratorio, articolate in cinque mesi da effettuarsi presso istituti clinici universitari o strutture pubbliche ospedaliere, individuate a tale scopo dalla regione, nonche' in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle unita' sanitarie locali, con attribuzione della responsabilita' della formazione; il periodo deve comprendere un'attivita' clinica guidata ed un'attivita' di partecipazione e seminari coi seguenti argomenti: metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;

    2. un periodo di trecentonovanta ore di chirurgia generale, articolate in tre mesi, da effettuarsi sempre presso le strutture in- dicate alla lettera a), comprendenti: attivita' clinica guidata ed attivita' di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;

    3. un periodo di trecentonovanta ore in pediatria articolate in tre mesi, da effettuarsi sempre nelle strutture indicate alla lettera a) comprendenti: attivita' clinica guidata ed atttivita' di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;

    4. un periodo di settecentottanta ore, articolate in sei mesi, da effettuarsi presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, comprendente attivita' medica guidata ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati disponibili all'uopo, il predetto periodo di formazione potra' effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera a);

    5. un periodo di settecento ore, articolate in cinque mesi, da effettuarsi presso...

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