LEGGE 8 aprile 1988, n. 109 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria

Coming into Force09 Aprile 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/04/09/088G0164/ORIGINAL
Enactment Date08 Aprile 1988
Published date09 Aprile 1988
Official Gazette PublicationGU n.83 del 09-04-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    "1. Il Ministro della sanita', previo parere del Consiglio sanitario nazionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli standards di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali".

    All'articolo 2:

    al comma 1:

    nell'alinea, le parole: "sulla base dei seguenti criteri:" sono sostituite dalle seguenti: "tenendo conto dei parametri tendenziali previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, al fine della realizzazione dei seguenti obiettivi:";

    la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

    " a) assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione medio-annuo del 70-75 per cento, con esclusione delle divisioni e delle sezioni di malattie infettive e dei servizi di terapia intensiva e di sperimentazione";

    al comma 2:

    nella lettera a), le parole: "lettera a) " sono soppresse;

    nella lettera b), dopo la parola: "evitare", sono inserite le seguenti: ", nel processo di ristrutturazione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595,".

    All'articolo 3:

    il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. A conclusione del processo di ristrutturazione degli ospedali, secondo le procedure ed i criteri stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a modifica di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, le unita' sanitarie locali possono procedere direttamente all'assunzione di personale in sostituzione di quello che cessi di prestare servizio limitatamente agli addetti ai servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura e di riabilitazione degli ospedali".

    All'articolo 4:

    al comma 1, dopo la parola: "accompagnata", sono inserite le seguenti: ", ove si tratti di primo ricovero in riferimento all'ospedale presso il...

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