DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1988, n. 27 - Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria

Coming into Force10 Febbraio 1988
Enactment Date08 Febbraio 1988
Published date09 Febbraio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/02/09/088G0057/CONSOLIDATED/19880409
Official Gazette PublicationGU n.32 del 09-02-1988
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare norme immediate per la razionale gestione dell'assistenza ospedaliera, nonche' di assicurare la realizzazione di programmi speciali di intervento anche nei settori della formazione dei medici e della prevenzione della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Standards del personale ospedaliero

  1. Il Ministro della sanita', sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli standards di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali.

  2. Gli standards si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art 1.

Standards del personale ospedaliero

1. Il Ministro della sanita', previo parere del Consiglio sanitario nazionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli standards di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali.

  1. Gli standards si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art 2.

Rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche

  1. Le unita' sanitarie locali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, sulla base dei dati relativi al tasso di utilizzazione dei posti letto nel triennio 1985-1987, formulano proposte alle regioni o province autonome per la rideterminazione, in diminuzione o in aumento, dei posti letto delle divisioni per acuti e per la conseguente revisione degli organici del personale degli ospedali pubblici, sulla base dei seguenti criteri:

    1. assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione medio-annuo del 75 per cento, con esclusione delle divisioni di terapia intensiva e di malattie infettive;

    2. evitare attese di ricovero, per i casi non urgenti, superiori di norma a quindici giorni;

    3. applicare gli standards di cui all'articolo 1 alla nuova consistenza dei posti letto.

  2. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma 1, fissano la consistenza dei posti letto dei singoli ospedali e le corrispondenti piante organiche, anche in assenza di proposte da parte delle unita' sanitarie locali e, se necessario, in difformita' dei piani sanitari regionali vigenti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

    1. applicare i parametri tendenziali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

    2. evitare la soppressione di divisioni o servizi specialistici quando non esistano ospedali con specialita' corrispondenti entro distanze o percorrenze predeterminate per tipi di area, previo parere del Consiglio sanitario nazionale;

    3. per il personale eventualmente in eccedenza rispetto alle nuove dotazioni organiche, applicare gli istituti normativi e contrattuali vigenti in materia di mobilita'.

  3. In caso di omissione degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, il Consiglio dei Ministri conferisce al Ministro della sanita' apposita delega per l'adozione di tutti gli atti sostitutivi necessari, informandone il Parlamento.

Art 2.

Rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche

  1. Le unita' sanitarie locali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, sulla base dei dati relativi al tasso di utilizzazione dei posti letto nel triennio 1985-1987, formulano proposte alle regioni o province autonome per la rideterminazione, in diminuzione o in aumento, dei posti letto delle divisioni per acuti e per la conseguente revisione degli organici del personale degli ospedali pubblici, tenendo conto dei parametri tendenziali previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, al fine della realizzazione dei seguenti obiettivi:

    a) assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione medio-annuo del 70-75 per cento, con esclusione delle divisioni e delle sezioni di malattie infettive e dei servizi di terapia intensiva e di sperimentazione;

    1. evitare attese di ricovero, per i casi non urgenti, superiori di norma a quindici giorni;

    2. applicare gli standards di cui all'articolo 1 alla nuova consistenza dei posti letto.

  2. Le...

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