DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 2001, n. 299 - Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'

Coming into Force05 Agosto 2001
Enactment Date24 Maggio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/21/001G0357/CONSOLIDATED/20071008
Published date21 Luglio 2001
Official Gazette PublicationGU n.168 del 21-07-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 18 recanti delega al Governo a recepire la direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';

Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, ed in particolare l'articolo 14 recante delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante norme di attuazione della direttiva comunitaria 91/440/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione delle direttive comunitarie 95/18/CE e 95/19/CE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto di recepimento della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario nazionale ad alta velocita' con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, come definito nell'allegato I.

  2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano il progetto, la costruzione, l'adeguamento, la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile che concorrono al funzionamento del sistema ferroviario nazionale ad alta velocita'.

  3. Le medesime condizioni riguardano altresi', per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilita', le interfacce e le procedure, nonche' la coerenza globale del sistema ferroviario nazionale ad alta velocita' necessari per realizzare l'interoperabilita'.

  4. Gli allegati da I a X costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. Direttiva: la direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario

    transeuropeo ad alta velocita';

  2. Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': il sistema ferroviario di cui all'allegato I, costituito dalle infrastrutture

    ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della

    rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere

    percorse ad alta velocita' ed i materiali rotabili che, con tale

    modalita', utilizzano dette infrastrutture;

  3. Interoperabilita': la capacita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' di consentire la circolazione

    sicura e senza soluzione di continuita' di treni ad alta velocita'

    fornendo prestazioni coerenti con l'insieme delle condizioni

    regolamentari, tecniche e operative che devono essere soddisfatte

    per ottemperare ai requisiti essenziali;

  4. Sottosistemi: il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e' suddiviso, ai sensi dell'allegato II, in sottosistemi

    di natura strutturale o funzionale che devono possedere i

    requisiti di cui all'allegato III;

  5. Componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di

    materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un

    sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente

    l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta

    velocita';

  6. Requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni prescritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema

    ferroviario transeuropeo ad alta velocita', dai relativi

    sottosistemi e componenti di interoperabilita';

  7. Specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma

    europea, quali definite dall'articolo 1, punti da 8 a 12, della

    direttiva 93/38/CEE;

  8. Specifiche tecniche di interoperabilita', in appresso denominate "STI": le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema al

    fine di soddisfare i requisiti essenziali, definendo relazioni

    funzionali reciproche necessarie tra i sottosistemi del sistema

    ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e assicurando la

    coerenza di quest'ultimo. Tali specifiche sono elaborate, ai sensi

    degli articoli 5 e 6 della direttiva 96/48/CE, dall'organismo

    comune rappresentativo, su mandato della Commissione. In mancanza

    delle predette STI si fa riferimento alla vigente normativa

    nazionale;

  9. Organismo comune rappresentativo: l'organismo comune composto dai rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle aziende

    ferroviarie e dell'industria, incaricato dalla Commissione di

    elaborare le STI;

  10. Organismi notificati: gli organismi abilitati a valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di

    interoperabilita' o a istruire la procedura di verifica CE dei

    sottosistemi;

  11. Sistema ferroviario nazionale ad alta velocita': la parte del sistema ferroviario europeo ad alta velocita' costituita dalle

    infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8

    della Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del

    Consiglio del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che

    utilizzano dette infrastrutture ad alta velocita'. Nel territorio

    nazionale il sistema ferroviario ad alta velocita' coincide con il

    sistema ferroviario ad alta capacita';

  12. Gestore dell'infrastruttura: il soggetto indicato agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.

    277, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della

    navigazione 31 ottobre 2000;

  13. Amministrazione compenente: l'amministrazione che esercita le competenze ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 24

    dicembre 1993, n. 537, e del capo IX del decreto legislativo 30

    luglio 1999, n. 300;

  14. Ente aggiudicatore: ogni soggetto, gestore di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui

    all'allegato V del presente decreto, previo espletamento della

    relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale

    la stessa e' stata aggiudicata o comunque, affidata dal predetto

    soggetto.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

Art 3.

Specifiche tecniche di interoperabilita'

  1. Il sistema ferroviario nazionale ad alta velocita' e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale, come definiti nell'allegato II.

  2. Per ogni sottosistema e' applicata la relativa STI qualora emessa.

  3. La conformita' di ogni sottosistema alla relativa STI e' costantemente garantita nel corso dell'utilizzazione di ciascun sottosistema, nel rispetto delle prescrizioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

Art 4.

Casi di deroga dall'applicazione delle STI

  1. L'amministrazione competente su proposta del gestore dell'infrastruttura, nel rispetto degli standard di sicurezza, puo' comunicare alla commissione l'intenzione di deroga dall'applicazione delle STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, nei casi e nelle condizioni di cui alle seguenti lettere:

    1. per un progetto di nuova linea o di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita' che e' in una fase avanzata

      di sviluppo alla data di pubblicazione delle STI;

    2. per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita', quando la sagoma, lo scartamento o

      l'interasse dei binari di tale linea hanno valori diversi da

      quelli esistenti sulla maggior parte della rete ferroviaria

      europea e quando tale linea non costituisce una connessione

      diretta con la rete ad alta velocita' di un altro Stato membro,

      che fa parte della rete transeuropea ad alta velocita';

    3. per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita', quando l'applicazione delle STI compromette

      l'efficacia economica del progetto.

  2. La proposta e' corredata di un fascicolo contenente

    l'indicazione delle STI o delle parti di esse che non s'intende

    applicare e di una relazione contenente lo stato di avanzamento

    del progetto, le motivazioni di ordine tecnico, amministrativo o

    economico che giustificano la...

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