IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/18/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;
Vista la direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277;
Considerato che occorre individuare il soggetto che ripartisce la capacita' di infrastruttura ferroviaria nel rispetto del principio di non discriminazione ed il soggetto preposto al rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie stabilite nel territorio italiano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente regolamento: Art.1 Oggetto
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Il presente regolamento disciplina:
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i criteri relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze alle associazioni internazionali di imprese
ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e alle
imprese ferroviarie stabilite in Italia che effettuano trasporti
combinati internazionali di merci;
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i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei
diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.
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Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviarie la cui attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.