DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999, n. 146 - Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura

Coming into Force23 Luglio 1999
End of Effective Date24 Luglio 2015
Published date24 Maggio 1999
Enactment Date16 Marzo 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/24/099G0198/CONSOLIDATED/20150724
Official Gazette PublicationGU n.119 del 24-05-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 95/18/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie;

Vista la direttiva 95/19/CE del Consiglio del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277;

Considerato che occorre individuare il soggetto che ripartisce la capacita' di infrastruttura ferroviaria nel rispetto del principio di non discriminazione ed il soggetto preposto al rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie stabilite nel territorio italiano;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente regolamento: Art.1 Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina:

    1. i criteri relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze alle associazioni internazionali di imprese

      ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e alle

      imprese ferroviarie stabilite in Italia che effettuano trasporti

      combinati internazionali di merci;

    2. i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei

      diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.

  2. Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviarie la cui attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 LUGLIO 2015, N. 112

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa privata o pubblica la cui attivita' principale consiste nell'espletamento di servizi di

    trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce

    obbligatoriamente la trazione;

  2. "gestore dell'infrastruttura", il soggetto indicato all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277,

    recante il regolamento di attuazione della direttiva 91/440/CEE

    relativa allo sviluppo delle imprese ferroviarie;

  3. "infrastruttura ferroviaria", l'infrastruttura definita nell'allegato 1, parte A, del Regolamento (CEE) n. 2598/70 della

    Commissione del 18 dicembre 1970, individuante il contenuto delle

    voci degli schemi per la contabilita' dell'allegato 1 del

    Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad

    eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente

    regolamento, si limita alla formulazione "Edifici adibiti al

    servizio delle infrastrutture";

  4. "associazione internazionale", l'associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o piu' Stati dell'Unione

    europea che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto

    internazionale tra Stati membri;

  5. "licenza", l'autorizzazione, valida su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorita' degli Stati

    membri alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio

    comunitario, per legittimarle all'espletamento di servizi

    internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia;

  6. "autorita' preposta al rilascio delle licenze", l'autorita' di cui all'articolo 4, incaricata del rilascio delle licenze alle imprese

    ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano; g) "linea ferroviaria", l'infrastruttura che collega due localita';

  7. "traccia oraria", il tempo di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria necessario a far viaggiare un convoglio tra due

    localita';

  8. "capacita'" la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialita' di utilizzo di determinati segmenti di

    infrastruttura ferroviaria;

  9. "ripartizione", l'assegnazione della capacita', di infrastruttura ferroviaria da parte dell'organo a cio' preposto;

  10. "organo preposto alla ripartizione della capacita'", il soggetto incaricato della ripartizione della capacita' di infrastruttura

    ferroviaria;

  11. "orario cadenzato", successione di treni di identiche caratteristiche, a intervallo costante fino alle due ore;

  12. "interconnessione cadenzata", successione di corrispondenze con identico tempo di attesa, ad intervallo costante, fra treni ad

    orario cadenzato.

Art 2.

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Art 3.

Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

  1. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, gia' disciplinato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e' consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:

  1. il possesso della licenza di cui all'articolo 4, ovvero di altro titolo equiparato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione

    europea, che legittimi l'espletamento di servizi intenzionali di

    trasporto di merci o di persone per ferrovia, fermo restando che

    in caso di associazione tutte le imprese ferroviarie associate

    debbono essere titolari del medesimo tipo di licenza

    corrispondente al servizio da prestare;

  2. la disponibilita' in qualsiasi momento del certificato di sicurezza rilasciato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria

    di cui si richiede l'utilizzo ai sensi dell'articolo 7;

  3. la stipulazione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazione eventualmente

    costituita con altre imprese ferroviarie, dei necessari accordi

    amministrativi, tecnici e finanziari, conseguenti all'assegnazione

    di capacita'. Le condizioni di base degli accordi non devono

    essere discriminatorie.

Art 3.

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Art 4.

Licenza

  1. Possono chiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le imprese ferroviarie che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, che dispongono direttamente di materiale rotabile, nonche' del personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli e che sono in grado di dimostrare la copertura assicurativa per la responsabilita' civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta, le altre imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi, dal momento dell'inizio dell'attivita'.

  2. La licenza e' rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni concernenti i requisiti indicati all'articolo 5 con provvedimento comunicato al soggetto richiedente la licenza. Il rigetto della richiesta deve essere motivato.

  3. La licenza deve indicare la tipologia dei servizi internazionali di trasporto per ferrovia di merci o di persone che l'impresa e' legittimata ad espletare.

  4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute all'atto di presentazione della domanda al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per il rilascio della licenza. Le modalita' del pagamento e l'ammontare del contributo sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art 4.

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Art 5.

Requisiti per il rilascio della licenza

  1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e competenza professionale per ottenere il rilascio della licenza.

  2. Costituiscono...

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