IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato D;
Vista la direttiva 91/440/CEE, del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Considerato che la separazione contabile tra la gestione delle infrastrutture e l'esercizio delle attivita' di trasporto costituisce principio generale nell'ambito della politica europea dei trasporti rivolto a garantire sia che l'attivita' di trasporto si svolga nel rispetto dei principi del Trattato CE in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi, sia lo sviluppo e la efficiente gestione delle infrastrutture dei trasporti nella prospettiva di un'unica rete transeuropea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e l'attivita' di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie stabilite in Italia e il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie che effettuano trasporti combinati internazionali di merci.
Il presente regolamento non si applica alle imprese ferroviare la cui attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.