DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2007, n. 163 - Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo

Coming into Force23 Ottobre 2007
End of Effective Date19 Novembre 2010
Published date08 Ottobre 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/10/08/007G0175/CONSOLIDATED/20101119
Enactment Date10 Agosto 2007
Official Gazette PublicationGU n.234 del 08-10-2007 - Suppl. Ordinario n. 199
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';

Vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario convenzionale;

Vista la direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, recante attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';

Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, recante attuazione della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994;

Visti gli articoli 9 e 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce, tra l'altro, la necessita' di potenziare l'interoperabilita' della rete transeuropea;

Considerata la conseguente necessita' che i nuovi progetti di investimento promossi dal Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dei trasporti rispettino l'obiettivo della interoperabilita';

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilita' dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali ad alta velocita' e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, stabilite dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, cosi' come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

  2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detti sistemi, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio ed alla manutenzione.

  3. L'ambito di applicazione del presente decreto e' progressivamente esteso a tutto il sistema ferroviario convenzionale, inclusi i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire piu' di un cliente finale, ad eccezione delle infrastrutture e del materiale rotabile destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico o delle infrastrutture che sono isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, e fatte salve le deroghe all'applicazione delle STI elencate nell'articolo 4. Il presente decreto e' applicato alle parti della rete convenzionale non ancora contemplate dal comma 1, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore delle STI corrispondenti e per gli ambiti di applicazione da esse fissati. Il presente comma non si applica in caso di progetti in una fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione del pertinente gruppo di STI.

  4. Oltre a quelle indicate al comma 2, le condizioni di cui al comma 1 riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilita', le interfacce e le procedure, nonche' la coerenza globale dei sistemi ferroviari nazionali, convenzionale e ad alta velocita', necessari per realizzare l'interoperabilita'.

  5. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli allegati, apportate a livello comunitario, e' data attuazione con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2010, N. 191

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) direttive: la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', e successive modificazioni, e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario convenzionale, e successive modificazioni;

b) sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': il sistema ferroviario di cui all'allegato Ia, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocita' ed i materiali rotabili che, con tale modalita', utilizzano dette infrastrutture;

c) sistema ferroviario transeuropeo convenzionale: il sistema ferroviario di cui all'allegato Ib, costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete transeuropea di trasporto costruite o adattate per il trasporto ferroviario convenzionale ed il trasporto ferroviario combinato, e dal materiale rotabile progettato per percorrere dette infrastrutture;

d) sistema ferroviario transeuropeo nazionale ad alta velocita': la parte del sistema ferroviario europeo ad alta velocita' costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture ad alta velocita'. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocita' coincide con il sistema ferroviario ad alta capacita';

e) sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale: la parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture;

f) sistema ferroviario transeuropeo nazionale: il sistema ferroviario costituito dai sistemi di cui alle lettere d) ed e);

g) interoperabilita': la capacita' dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' dei treni garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee; tale capacita' si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;

h) sottosistemi: il risultato della divisione dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocita' e convenzionale come indicato negli allegati IIa e IIb; tali sottosistemi, i cui requisiti essenziali sono definiti negli allegati IIIa e IIIb, sono di natura strutturale (infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento, esercizio e gestione del traffico, materiale rotabile) o funzionale (manutenzione, applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci);

i) componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita'. Il concetto di "componente" comprende i beni materiali e immateriali, quali il software;

l) requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni di cui agli...

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