IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo convenzionale come definito nell'allegato I, recependo la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio del sistema.
Oltre a quelle indicate al comma 2, le condizioni di cui al comma 1 riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilita', le interfacce e le procedure, nonche' la coerenza globale del sistema ferroviario nazionale convenzionale necessari per realizzare l'interoperabilita'.
Gli allegati da I a X costituiscono parte integrante del presente decreto.