DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2004, n. 268 - Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

Coming into Force25 Novembre 2004
End of Effective Date22 Ottobre 2007
Published date10 Novembre 2004
Enactment Date30 Settembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/11/10/004G0295/CONSOLIDATED/20071008
Official Gazette PublicationGU n.264 del 10-11-2004 - Suppl. Ordinario n. 164
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo convenzionale come definito nell'allegato I, recependo la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

  2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonche' le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio del sistema.

  3. Oltre a quelle indicate al comma 2, le condizioni di cui al comma 1 riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilita', le interfacce e le procedure, nonche' la coerenza globale del sistema ferroviario nazionale convenzionale necessari per realizzare l'interoperabilita'.

  4. Gli allegati da I a X costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. direttiva: la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

  2. sistema ferroviario transeuropeo convenzionale: il sistema ferroviario di cui all'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e gli impianti fissi della rete transeuropea di trasporto costruite o adattate per il trasporto ferroviario convenzionale ed il trasporto ferroviario combinato, e dal materiale rotabile progettato per percorrere dette infrastrutture;

  3. interoperabilita': la capacita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' dei treni garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee; tale capacita' si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali;

  4. sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale come indicato nell'allegato II; tali sottosistemi, i cui requisiti essenziali sono definiti nell'allegato III, sono di natura strutturale o funzionale;

  5. componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Il concetto di "componente" comprende i beni materiali e immateriali, quali il software;

  6. requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni di cui all'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilita', comprese le interfacce;

  7. specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite all'articolo 1, paragrafi 8, 9, 10, 11 e 12, della direttiva 93/38/CEE;

  8. specifiche tecniche di interoperabilita', in seguito denominate "STI": le specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabiita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

  9. organismo notificato: l'organismo incaricato di valutare la conformita' o l'idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' o di istruire la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi;

  10. sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale: la parte del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto 3.8 della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture;

  11. gestore dell'infrastruttura: il soggetto indicato agli articoli 3, comma 1, lettera h), e 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

  12. amministrazione competente: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e dei sistemi informativi e statistici;

  13. ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V, previo espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la stessa e' stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto soggetto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

  14. organismo comune rappresentativo: l'organismo composto da rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e dell'industria, incaricato di elaborare le STI;

  15. ristrutturazione: lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una parte di sottosistema che richiedono una nuova autorizzazione di messa in servizio, secondo la normativa del settore;

  16. rinnovamento: lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una parte di sottosistema che necessitano di una nuova autorizzazione di messa in servizio, secondo la normativa del settore.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

Art 3.

Specifiche tecniche di interoperabilita'

  1. Il sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale, come definiti nell'allegato II.

  2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, per ogni sottosistema e' applicata la relativa STI, ovvero le relative STI se un sottosistema e' oggetto di piu' STI; in particolare un sottosistema puo' essere oggetto di piu' STI per trattare separatamente le categorie di linee, nodi o materiale rotabile, oppure per risolvere alcuni problemi prioritari di interoperabilita'. In questi casi, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla parte del sottosistema interessata.

  3. La conformita' di ogni sottosistema alle STI e' costantemente garantita nel corso dell'utilizzazione di ciascun sottosistema, nel rispetto delle prescrizioni adottate dal gestore dell'infrastruttura.

  4. In mancanza delle STI si fa riferimento alla vigente normativa nazionale.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 163

Art 4.

Casi di deroga dall'applicazione delle STI

  1. Nel rispetto degli standard di sicurezza, una o piu' STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, possono non essere applicate nei casi e nelle condizioni seguenti:

    1. per un progetto di realizzazione di una nuova linea o di ristrutturazione di una linea esistente o per ogni elemento di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che si trovi in uno stadio avanzato di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione delle STI;

    2. per un progetto di rinnovamento o di ristrutturazione di una linea esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti dalle STI sono incompatibili con quelli della linea esistente;

    3. per un progetto di realizzazione di una nuova linea o per un progetto concernente il rinnovamento o la ristrutturazione di una linea esistente realizzato nel territorio dello Stato quando la rete ferroviaria di quest'ultimo e' interclusa o isolata, per la presenza del mare, dalla rete ferroviaria del resto della Comunita';

    4. per ogni progetto concernente il...

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