IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 53 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, emanata in attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato XI;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, emanato in attuazione della direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, emanato in attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilita' elettromagnetica;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente il regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 103 del 1995;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto si intendono per:
-
"apparecchiature terminali", le apparecchiature destinate ad essere collegate mediante un sistema cablato, radio, ottico o
altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di
telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad
un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o
interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, in
quanto collegate direttamente o indirettamente ad un suo punto
terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di
informazioni; tra le apparecchiature terminali rientrano anche le
apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via
satellite destinate o non destinate ad essere collegate ad una
rete pubblica di telecomunicazione;
-
"apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite", le apparecchiature che possono essere usate soltanto
per trasmettere (trasmittenti) o per trasmettere e ricevere
(ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere (riceventi) segnali
di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali; c) "diritti esclusivi":
1) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante
ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le
riservi la facolta' di commercializzare, allacciare, installare e
manutenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
2) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante
ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le
riservi la facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o
di effettuare un'attivita' all'interno di una determinata area
geografica; d) "diritti speciali ":
1) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di
imprese mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o
amministrativo che, all'interno di una determinata area
geografica:
-
limita a due o piu' il numero di dette imprese, non
conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non
discriminazione o
-
designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese
concorrenti o
-
conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali
criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono
sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di
immettere in commercio, di allacciare, di installare e di
provvedere alla manutenzione di apparecchiature terminali di
telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni
sostanzialmente equivalenti;
2) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di
imprese mediante ogni atto legislativo, regolamentare o
amministrativo che, all'interno di una determinata area
geografica:
-
limita a due o piu' il numero di dette imprese, autorizzate ad
offrire un servizio o ad effettuare un'attivita', non
conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non
discriminazione o
-
designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in
concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare
un'attivita' o
-
conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a detti
criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono
sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di
fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la
stessa attivita' nella stessa area geografica in condizioni
sostanzialmente equivalenti;
-
"servizi di telecomunicazioni", i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali su una rete di telecomunicazioni;
-
"reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite", un complesso di due o piu' stazioni terrene (unita' terminali di
satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;
-
"servizi di rete via satellite", l'impianto e l'esercizio di reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite; i servizi in
oggetto consistono nella realizzazione di radiocomunicazioni con
il segmento spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni
terrene per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra
il segmento spaziale e le stazioni terrene (collegamento
discendente);
-
"servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di
rete via satellite;
-
"servizi via satellite", la fornitura, separata o congiunta, di servizi di comunicazione via satellite e di servizi di rete via
satellite;
-
"esigenze fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non economica in base ai quali possono essere imposte condizioni
relative all'installazione e alla gestione di reti di
telecomunicazioni ovvero alla fornitura di servizi di
telecomunicazioni: tali motivi sono la sicurezza di funzionamento
della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrita' e
l'interfunzionalita' dei servizi, la protezione dei dati, la
tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e
rurale nonche' l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e
la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di
telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici spaziali o
terrestri; la protezione dei dati comprende la tutela dei dati
personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
memorizzate nonche' la tutela della sfera privata;
-
"VSAT" (very small aperture terminals), una rete destinata ad effettuare servizi dati, video e voce che puo' prevedere l'impiego
di una stazione terrena di controllo (stazione HUB - host user
based) e di piu' stazioni terrene periferiche VSAT che possono
essere o solo riceventi (VSAT unidirezionali) o riceventi e
trasmittenti (VSAT bidirezionali);
-
"SNG" (satellite news gathering), una stazione terrena trasportabile, utilizzata a titolo temporaneo per effettuare
riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di
programmi;
-
"capacita' spaziale", l'offerta da parte di un operatore satellitare di capacita' di segmento spaziale derivante da sistemi
satellitari nazionali ed internazionali;
-
"organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali lo Stato
italiano concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione
di reti pubbliche di telecomunicazione e, qualora necessario, per
la fornitura di servizi di telecomunicazione.