DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1997, n. 55 - Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite

Coming into Force28 Marzo 1997
End of Effective Date15 Settembre 2003
Published date13 Marzo 1997
Enactment Date11 Febbraio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/03/13/097G0083/CONSOLIDATED/20030915
Official Gazette PublicationGU n.60 del 13-03-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 53 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, emanata in attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato XI;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, emanato in attuazione della direttiva 91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, emanato in attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilita' elettromagnetica;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente il regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 103 del 1995;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

  1. "apparecchiature terminali", le apparecchiature destinate ad essere collegate mediante un sistema cablato, radio, ottico o

    altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di

    telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad

    un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o

    interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, in

    quanto collegate direttamente o indirettamente ad un suo punto

    terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di

    informazioni; tra le apparecchiature terminali rientrano anche le

    apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via

    satellite destinate o non destinate ad essere collegate ad una

    rete pubblica di telecomunicazione;

  2. "apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite", le apparecchiature che possono essere usate soltanto

    per trasmettere (trasmittenti) o per trasmettere e ricevere

    (ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere (riceventi) segnali

    di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali; c) "diritti esclusivi":

    1) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante

    ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le

    riservi la facolta' di commercializzare, allacciare, installare e

    manutenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

    2) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante

    ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le

    riservi la facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o

    di effettuare un'attivita' all'interno di una determinata area

    geografica; d) "diritti speciali ":

    1) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di

    imprese mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o

    amministrativo che, all'interno di una determinata area

    geografica:

  3. limita a due o piu' il numero di dette imprese, non

    conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non

    discriminazione o

  4. designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese

    concorrenti o

  5. conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali

    criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono

    sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di

    immettere in commercio, di allacciare, di installare e di

    provvedere alla manutenzione di apparecchiature terminali di

    telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni

    sostanzialmente equivalenti;

    2) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di

    imprese mediante ogni atto legislativo, regolamentare o

    amministrativo che, all'interno di una determinata area

    geografica:

  6. limita a due o piu' il numero di dette imprese, autorizzate ad

    offrire un servizio o ad effettuare un'attivita', non

    conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non

    discriminazione o

  7. designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in

    concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare

    un'attivita' o

  8. conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a detti

    criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono

    sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di

    fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la

    stessa attivita' nella stessa area geografica in condizioni

    sostanzialmente equivalenti;

  9. "servizi di telecomunicazioni", i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento

    di segnali su una rete di telecomunicazioni;

  10. "reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite", un complesso di due o piu' stazioni terrene (unita' terminali di

    satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;

  11. "servizi di rete via satellite", l'impianto e l'esercizio di reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite; i servizi in

    oggetto consistono nella realizzazione di radiocomunicazioni con

    il segmento spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni

    terrene per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra

    il segmento spaziale e le stazioni terrene (collegamento

    discendente);

  12. "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di

    rete via satellite;

  13. "servizi via satellite", la fornitura, separata o congiunta, di servizi di comunicazione via satellite e di servizi di rete via

    satellite;

  14. "esigenze fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non economica in base ai quali possono essere imposte condizioni

    relative all'installazione e alla gestione di reti di

    telecomunicazioni ovvero alla fornitura di servizi di

    telecomunicazioni: tali motivi sono la sicurezza di funzionamento

    della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrita' e

    l'interfunzionalita' dei servizi, la protezione dei dati, la

    tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e

    rurale nonche' l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e

    la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di

    telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici spaziali o

    terrestri; la protezione dei dati comprende la tutela dei dati

    personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o

    memorizzate nonche' la tutela della sfera privata;

  15. "VSAT" (very small aperture terminals), una rete destinata ad effettuare servizi dati, video e voce che puo' prevedere l'impiego

    di una stazione terrena di controllo (stazione HUB - host user

    based) e di piu' stazioni terrene periferiche VSAT che possono

    essere o solo riceventi (VSAT unidirezionali) o riceventi e

    trasmittenti (VSAT bidirezionali);

  16. "SNG" (satellite news gathering), una stazione terrena trasportabile, utilizzata a titolo temporaneo per effettuare

    riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di

    programmi;

  17. "capacita' spaziale", l'offerta da parte di un operatore satellitare di capacita' di segmento spaziale derivante da sistemi

    satellitari nazionali ed internazionali;

  18. "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali lo Stato

    italiano concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione

    di reti pubbliche di telecomunicazione e, qualora necessario, per

    la fornitura di servizi di telecomunicazione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature terminali ed ai servizi via satellite, fatta eccezione per...

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