Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 93/103/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare gli articoli 1 e 51, nonche' gli allegati A e B;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole, dei trasporti e della navigazione e della sanita'; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione
Il presente decreto legislativo fissa prescrizioni minime di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca quali definite all'articolo 2.
Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonche' della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
Art
4.
Requisiti di sicurezza e di salute
Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il 23 novembre 2002.
Art
5.
Informazione dei lavoratori
Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.
Art
6.
Formazione dei lavoratori
-
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:
per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;
in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonche' ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).
Art
7.
Formazione del comandante della nave da pesca
L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:
la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
la stabilita' della nave ed il mantenimento della stabilita' stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;
la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.