DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35 - Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

Coming into Force11 Aprile 2017
Enactment Date15 Marzo 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/03/27/17G00048/CONSOLIDATED/20200519
Published date27 Marzo 2017
Official Gazette PublicationGU n.72 del 27-03-2017
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 20;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, relativa alla istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l'articolo 39;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, recante individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014, recante riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto provvede al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Esso stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente, nonche' i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso online di opere musicali nel mercato interno.

Art 2.

Definizioni

  1. Per «organismo di gestione collettiva» si intende un soggetto, ivi compresa la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalita' unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti:

    1. e' detenuto o controllato dai propri membri;

    2. non persegue fini di lucro.

  2. Per «entita' di gestione indipendente» si intende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalita' unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di piu' di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

    1. non e' detenuta ne' controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti;

    2. persegue fini di lucro.

  3. Per «titolare dei diritti» si intende qualsiasi persona o entita', diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi.

  4. Per «membro di un organismo di gestione collettiva» si intende un titolare dei diritti o un'entita' che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell'organismo di gestione collettiva ed e' stato ammesso da questo.

  5. Per «licenza multiterritoriale» si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un'opera musicale per il territorio di piu' di uno Stato dell'Unione europea.

  6. Per «diritti su opere musicali online» si intendono: tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online.

Art 3.

Ambito di applicazione

  1. Agli organismi di gestione collettiva si applicano i Capi I, II, IV, V...

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