DECRETO-LEGGE 30 aprile 2010, n. 64 - Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali. (10G0085)

Coming into Force01 Maggio 2010
Enactment Date30 Aprile 2010
Published date30 Aprile 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/04/30/010G0085/CONSOLIDATED/20190812
Official Gazette PublicationGU n.100 del 30-04-2010
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere interventi in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, di tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonche' in materia di attivita' e servizi culturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.

Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico

  1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:

    1. razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicita' ed imprenditorialita', anche al fine di favorire l'intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni;

    2. individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    3. previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione;

    4. incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale;

    5. disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

    6. eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita', alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacita' produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attivita' triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie di sua specifica competenza.

  2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.

  3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 1.

Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico

  1. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri:

    1. razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicita' , imprenditorialita' e sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana;

      a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l'individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;

    2. individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    3. previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione , in ordine alla quale e' attribuita totale responsabilita' al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;

      c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la piu' ampia sinergia operativa possibile;

    4. incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale , salvaguardando in ogni caso la specificita' della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

      ((d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalita' di collaborazioni nelle produzioni;

      d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualita' della produzione));

    5. disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

      e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;

    6. eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarita', alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacita' produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l'altro, . . . che l'erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attivita' triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Lo statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' sentito per le materie di sua specifica competenza.

      f-bis) individuazione delle modalita' con cui le regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione. ((1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresi' ai seguenti criteri direttivi:

    7. prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative;

    8. costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni...

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