Atto di costituzione di società a responsabilità limitata con conferimento in natura

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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@Atto costitutivo di società a responsabilità limitata repubblica italiana

L'anno 1. . ., il giorno . . . del mese di . . . in . . ., nel mio studio notarile in . . . n. . . .

Avanti a me . . ., Notaio in . . ., iscritto presso il Collegio Notarile di . . ., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia fattane dai comparenti con il mio consenso, sono presenti i signori:

- se persona fisica: . . . (nome) (cognome), . . . (luogo di nascita) . . . (data di nascita), . . . (domicilio), . . . (condizione), . . . (codice fiscale), . . . (cittadinanza), . . . (regime patrimoniale della famiglia o stato libero);

- se persona giuridica: . . . (dati del rappresentante), . . . (denominazione), . . . (sede con indicazione di comune ed indirizzo), . . . (ammontare del capitale sociale), . . . (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese), . . . (stato di costituzione)2 , . . . (nazionalità), . . . (eventuale allegazione dei poteri). Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue. Page 81

@Le norme di funzionamento della società a responsabilità limitata

@@Titolo I denominazione, oggetto, durata e sede

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE 3 4

  1. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione ". . . s.r.l.".

  2. La denominazione sociale potrà essere utilizzata nella forma abbreviata ". . . s.r.l.".

    ART. 2 - SEDE LEGALE

  3. La società ha sede nel Comune di . . .

    ART. 3 - DURATA

  4. La durata della società è stabilita fino al . . . Essa potrà essere prorogata o ridotta con decisione dei soci.

    ART. 4 - OGGETTO SOCIALE 1 - La società ha per oggetto l'attività di . . .

    . . .

    . . .

  5. La società "può assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

  6. La società "può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali;

  7. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'articolo 16, legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del Dlgs 24 febbraio 1998, n. Page 82 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservare ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

    @@Titolo II capitale sociale, partecipazioni al capitale sociale e strumenti di debito

    ART. 5 - CAPITALE SOCIALE 5

  8. Il capitale sociale è di euro . . ..(ammontare)

    - Al socio . . . (. . .) compete una partecipazione pari al (. . .)% del capitale sociale a fronte di un conferimento in danaro di euro (. . .); - al socio (. . .) compete una partecipazione pari al (. . .)% del capitale sociale a fronte di un conferimento di: - . . . (descrizione dell'elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica conferito) meglio descritto nella relazione giurata redatta da (nome e cognome o denominazione della società di revisione) , relazione che attribuisce al bene/credito conferito un valore di euro (. . .) e che si allega sotto.

  9. Il 25% del capitale sociale liberato con conferimento in denaro è stato versato presso (banca) come risulta dalla ricevuta in data (data) che, in copia conforme all'originale, si allega sotto.

    A garanzia dell'esecuzione del conferimento in danaro di euro . . . (. . .) il socio (. . .) esibisce polizza di assicurazione/fideiussione bancaria rilasciata da . . . (. . .), in conformità alle caratteristiche richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data . . . (. . .) n. (. . .), polizza/fideiussione che, in copia conforme all'originale, si allega sotto.

    ART. 6 - AUMENTO DI CAPITALE

  10. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del c.c.

    ART. 7 - RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

  11. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e nelle modalità di legge (artt. 2482 - 2482 bis - 2482 ter - 2482 - quater del c.c.) mediante deliberazione dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

    ART. 8 - FINANZIAMENTO DEI SOCI

  12. L'organo amministrativo ha la facoltà di richiedere ai soci, nel rispetto...

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