Testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: ??Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della ...

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n.115

Testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di

conversione 17 agosto 2005, n. 168, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla

pag. 11), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'

di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico

del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione

della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini

per l'esercizio di deleghe legislative».

Capo I Interventi urgenti per l'universita'la scuola e gli ordini

professionali

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi urgenti per l'Universita' «Carlo Bo»

di Urbino

1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Universita' «Carlo Bo» di Urbino e' assegnato alla medesima universita', ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.

2. Il consiglio di amministrazione dell'universita', integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'universita', salvaguardandone le finalita' istituzionali e prevedendo in particolare

  1. le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio; b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.

    3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 e' a carico dell'Universita' di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa universita' ai sensi del comma 1.

    4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, e' approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

    5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

    Riferimenti normativi

    - La legge 19 luglio 1991, n. 243 («Universita' non statali legalmente riconosciute») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1991, n. 183.

    - La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303.

    - La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306.

    Art. 1-bis.

    Interventi urgenti per l'universita'

    (( 1. Per gli anni 2005 e 2006 nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, pubblicato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.)) Riferimenti normativi

    - Il

    3 agosto 2004, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonche' di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2004, n. 195.

    - La legge 19 ottobre 2004, n. 257 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di pubblicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2004, n. 246.

    - Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

    Art. 2.

    Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale

    1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005.

    Art. 2-bis.

    Strumenti didattici innovativi nelle Universita'

    (( 1. Allo scopo di fornire alle universita' strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettivita' senza fili nonche' di favorire l'acquisto da parte degli studenti di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate

  2. la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettivita' senza fili nelle Universita'; b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari; c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal computer.

    2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 1, le modalita' di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalita' di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalita' di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonche' le modalita' di gestione e comunicazione delle iniziative.

    3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n.311.)) Riferimenti normativi

    - La legge 24 dicembre 2003, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299.

    - Per la legge n. 311 del 2004 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.

    Art. 3.

    Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione

    della Scuola superiore della pubblica amministrazione

    1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un...

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