DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1988, n. 367 - Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radio televisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale

Coming into Force11 Settembre 1988
Published date27 Agosto 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/08/27/088G0425/ORIGINAL
Enactment Date01 Agosto 1988
Official Gazette PublicationGU n.201 del 27-08-1988 - Suppl. Ordinario n. 79
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1985 che ha approvato lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 7 agosto 1981 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per sei mesi dalla predetta concessione; Visto i descreti del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1988, n. 38, 9 aprile 1988, n. 114, e 10 giugno 1988, n. 199, recanti ulteriori proroghe della concessione medesima; Riconosciuta l'opportunita' di assentire alla RAI per un periodo di sei anni la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi; Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1988; Sulla proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.

Art 2.
  1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1› agosto 1988 COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

MAMMI', Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni

AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1988

Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 37

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E

LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., PER LA CONCESSIONE IN

ESCLUSIVA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI.

PREMESSO

che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 stabilisce che il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale e' esercitato dallo Stato mediante concessione ad una Societa' per azioni a totale partecipazione pubblica;

che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1988, n. 199, viene a scadere il 31 luglio 1988;

che sussiste la necessita' di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del direttore generale Ing. Roberto Panella - che in seguito verra' piu' brevemente denominato "Amministrazione" - e la RAI Radiotelevisione italiana, S.p.a., con sede in Roma - legalmente rappresentata dal Presidente dr. Enrico Manca e dal direttore generale dr. Biagio Agnes, all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione della RAI in data 11 febbraio 1988 - che nel corso del presente atto verra' piu' brevemente denominata "RAI" o "Societa' concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1

(Oggetto della concessione)

E' concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, via etere, via filo, via cavo, per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte non abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976, nonche' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984 n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 fbbraio 1985, n. 10.

La societa' concessionaria e' tenuta, alle condizioni e con le modalita' di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma in ambito nazionale e/o locale.

La concessione conseguentemente comprende:

  1. l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare di programmi sonori e televisivi come specificata nei commi precedenti;

  2. la trasmissione di programmi, mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'esterno, nel rispetto dell'autonomia decisionale della RAI e degli indirizzi generali formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

    E' vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.

    Art. 2

    (Fonti legislative e regolamentari)

    La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle noerme e delle indicazioni della legge 14 aprile 1975, n. 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, delle sentenze della Corte costituzionale n. 202, del 15 luglio 1976, e n. 148 del 14 luglio 1981, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, cosi' come convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.

    Art. 3

    (Scopo sociale)

    L'installazione e l'esercizio degli impianti e dei mezzi anche di collegamento, nonche' una gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione finalizzata al piu' ampio sviluppo del rapporto con l'utenza, rientrano nella concessione alla Societa', la quale non puo' assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quello delle partecipazioni statali.

    Alla Societa' e' consentito di svolgere, direttamente o attraverso societa' collegate, attivita' commerciali, editoriali, (nei limiti di cui all'articolo 1 comma 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416), audiovisive, discografiche, di produzione di sofware audiovisivo, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi, di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, le attivita' ausiliarie connesse al televideo e in genere alla radiodiffusione, nonche' le altre attivita' comunque connesse all'oggetto sociale, purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

    Le attivita' di cui al precedente comma non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

    La societa' concessionaria informera' la sua attivita' nell'ambito delle societa' collegate al rigoroso rispetto dei principi di economicita' di gestione al fine di valorizzarne il concorso, anche finanziario, allo svolgimento dei pubblici servizi concessi.

    Non e' ammessa la partecipazione della RAI a societa' di persone.

    Art...

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