DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1981, n. 521 - Rinnovo della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare

Coming into Force06 Ottobre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/09/21/081U0521/CONSOLIDATED/19880613
Published date21 Settembre 1981
Enactment Date10 Agosto 1981
Official Gazette PublicationGU n.259 del 21-09-1981 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975 che ha approvato lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 7 agosto 1975 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni;

Riconosciuta l'opportunita' di assentire alla RAI, per un nuovo periodo di sei anni, la concessione in esclusiva sul territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare;

Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1.

E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare sul territorio nazionale. E' concesso inoltre, senza esclusivita', il servizio di radiofotografia circolare.

Art 2.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addi' 10 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1981

Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 9

Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai

CONVENZIONE

TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, S.p.A., PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA CIRCOLARE

CONVENZIONE

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione in esclusiva sul territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare.

PREMESSO

che l'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce al Governo la facolta' di provvedere al servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare mediante atto di concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica;

che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, ha scadenza in data 11 agosto 1981;

che sussiste la necessita' di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103;

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco - che in seguito verra' piu' brevemente denominato "amministrazione" - e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a, con sede in Roma - legalmente rappresentata dal presidente dott. Sergio Zavoli, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 29-30 luglio 1981 - che nel corso del presente atto verra' piu' brevemente denominata "RAI" o "societa' concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso.

Art 1. - Oggetto della concessione

E' concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, via radio, via cavo, via filo e con qualunque altro mezzo trasmissivo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, cosi' come modificati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976.

La societa' concessionaria e' tenuta, alle condizioni e con le modalita' di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma sul territorio nazionale.

La concessione conseguentemente comprende:

  1. l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva come specificata nei commi precedenti;

  2. la trasmissione mediante gli impianti predetti di programmi di qualsivoglia natura nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. E' concesso, inoltre, senza esclusivita', il servizio di radio-fotografia circolare.

E' vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.

Art 2. - Fonti legislative e regolamentari

La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle norme e delle indicazioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, delle sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976 e n. 148 del 14 luglio 1981, degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi internazionali competenti, concernenti la stessa materia.

Art 3. - Attivita' collaterali

La RAI provvede alla conservazione ed alla diffusione delle proprie produzioni artistiche e culturali e di quelle comunque connesse alle attivita' istituzionali, nonche', in genere, alle inerenti attivita' commerciali.

Essa puo', pertanto, esercitare le correlative attivita' economiche editoriali, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi e di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, di conseguimento e sfruttamento di brevetti, di assistenza e collaborazione tecnica a terzi e simili - purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

La pubblicita' radiofonica e televisiva e' ammessa nei limiti previsti dalla legge e in conformita' agli indirizzi generali stabiliti in materia dalla competente commissione parlamentare.

Allo svolgimento delle attivita' di cui ai precedenti commi la RAI potra' provvedere direttamente o a mezzo di societa' controllate, nel cui ambito la societa' concessionaria informera' la sua attivita' alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in attuazione degli indirizzi generali dettati dalla commissione parlamentare sulla base di quanto specificamente disposto da tale legge.

Non e' ammessa la partecipazione della RAI a societa' di persone.

Art 4. - Utilizzazioni particolari degli impianti

La RAI ha la facolta' di utilizzare i propri impianti tecnici, purche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale, per la predisposizione e il transito dei programmi...

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