CONVENZIONE
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare in esclusiva, e del servizio di radiofotografia circolare non in esclusiva.
Vista la nuova disciplina in materia di diffusione radiofonica e televisiva, dettata dalla legge 14 aprile 1975, numero 103;
Visto l'art. 3 della predetta legge n. 103, che attribuisce al Governo la facolta' di provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione mediante atto di concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica;
Visto l'art. 46 della stessa legge n. 103 che ha prorogato la convenzione tra lo Stato e la RAI 26 gennaio 1952 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore della nuova convenzione;
Visto lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1975;
Sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona del direttore generale, dott. Ugo Monaco, e la RAI-Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni con sede sociale in Roma, con capitale versato di lire 10.000.000.000, rappresentata dal presidente, on. prof. Beniamino Finocchiaro, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 7 agosto 1975, si conviene e si stipula quanto appresso.
Art
1. - Oggetto della concessione
E' concesso in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., che d'ora in avanti sara' brevemente indicata come "RAI" o "Societa' concessionaria", il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, alle condizioni e con le modalita' di cui ai successivi articoli.
La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformita' ai principi sanciti dalla Costituzione.
L'indipendenza, l'obiettivita' e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberta' garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.
La concessione comprende:
la diffusione circolare di programmi radiofonici via etere;
la diffusione circolare, su scala nazionale, di programmi radiofonici via filo e con qualsiasi altro mezzo trasmissivo di tipo guidato;
la diffusione circolare di programmi televisivi via etere;
la diffusione circolare, su scala nazionale, di programmi televisivi via cavo e con qualsiasi altro mezzo trasmissivo di tipo guidato.
La concessione comprende altresi':
l'installazione e l'esercizio tecnico delle reti e degli impianti destinati all'indicato servizio di diffusione circolare, sonora e televisiva, eccettuati l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di cui ai titoli II e III della legge 14 aprile 1975, n. 103;
la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno, sia all'estero.
E' concesso infine alla RAI il servizio di radiofotografia circolare, senza esclusivita'.
E' vietata la sub-concessione, anche parziale, dei servizi.
Art
2. - Fonti legislative e regolamentari
La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nella legge 14 aprile 1975, n. 103 e nei regolamenti applicativi, e, in quanto con essi compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
Art
3. - Attivita' collaterali
La RAI provvede alla conservazione e diffusione delle proprie produzioni artistiche e culturali e di quelle comunque connesse alle attivita' istituzionali anche al fine del loro sfruttamento commerciale. Essa puo', pertanto, esercitare le correlative attivita' economiche - editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi e di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, di conseguimento e sfruttamento di brevetti, di assistenza e di collaborazione tecnica a terzi e simili - purche' non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Allo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma la RAI potra' provvedere direttamente o a mezzo societa' collegate, di totale o prevalente sua proprieta', nel cui ambito la Societa' concessionaria informera' la sua attivita' alla legge 14 aprile 1975, n. 103.
La RAI ha altresi' facolta', alle condizioni di cui al primo comma, di utilizzare i propri impianti tecnici per la organizzazione di videoconferenze, per la predisposizione e il transito di programmi televisivi da e per l'estero, e simili.
La pubblicita' radiofonica e televisiva e' ammessa, compatibilmente con le finalita' di pubblico interesse dei servizi concessi, nei limiti derivanti dalla legge, dagli indirizzi generali stabiliti in materia dalla competente Commissione parlamentare e dalle esigenze di tutela del consumatore e degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.
Ad essa la RAI, in attuazione degli indirizzi...